Ricorso inammissibile se non prova ore eccedenti per illegittimità regolamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8089 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che agisca per il pagamento di ore di lavoro asseritamente prestate oltre l’orario normale non può fondare la domanda sulla sola illegittimità delle clausole del regolamento aziendale che escludono dal computo determinati periodi. L’illegittimità del regolamento, ove pure accertata, non determina di per sé il diritto a pagamenti aggiuntivi, se non è dimostrato che le ore risultanti dai cartellini eccedessero quanto in concreto considerato ai fini retributivi o di riposo dal datore di lavoro. I cartellini marcatempo, quale che sia la loro natura giuridica, non sono equiparabili ai libri e alle scritture contabili di cui all’art. 2709 cod. civ. e non provano con fede privilegiata che tra la timbratura di entrata e quella di uscita vi sia stata effettiva attività lavorativa. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, salvo che il fatto probatorio sia stato punto controverso, ipotesi in cui il vizio si fa valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Alcuni lavoratori convenivano in giudizio il datore di lavoro per ottenere il pagamento di ore di lavoro asseritamente prestate oltre l’orario normale e non retribuite. La domanda si fondava sull’illegittimità di alcune clausole del regolamento interno che escludevano dal computo dell’orario determinati periodi, illegittimità già dichiarata in un diverso giudizio definito con sentenza n. 57/2017.

La Corte d’Appello rigettava la domanda, ritenendo che le risultanze dei cartellini presenza non dimostrassero né l’autorizzazione, nemmeno implicita, allo svolgimento delle ore eccedenti, né che tali ore non fossero state recuperate o retribuite. I lavoratori ricorrevano per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, per connessione e consecuzione logica. Il nodo è che le censure confidano in modo erroneo sull’ipotesi che le asserite illegittimità del regolamento dovessero tradursi automaticamente nel diritto alla remunerazione dei periodi esclusi dal computo. Così ragionando, i ricorrenti non si misurano con la ratio decidendi: non vi era stata dimostrazione che in quei periodi esistessero ore eccedenti rispetto a quelle recuperate o retribuite e autorizzate nel loro svolgimento.

La Corte è netta su questo punto. Anche a voler ritenere sussistenti le illegittimità del regolamento, ciò non significa che siano dovuti pagamenti aggiuntivi, se non è provato che le ore dei cartellini eccedessero quanto in concreto considerato dal datore di lavoro ai fini retributivi o di riposo. L’insistenza sulla valenza da attribuire all’illegittimità regolamentare non inficia la sentenza impugnata, che ha accertato il difetto di prova su entrambi i profili. Le censure sono pertanto inammissibili per difetto di aderenza impugnatoria rispetto al decisum.

Quanto ai profili probatori, la Corte esclude l’assimilabilità dei cartellini ai libri e alle scritture contabili ex art. 2709 cod. civ., documenti tipici dell’imprenditore soggetto a registrazione secondo l’art. 2214 cod. civ., norma che non concerne i sistemi documentativi del tempo di lavoro. I cartellini comprovano il fatto delle timbrature di entrata e uscita, ma non con fede privilegiata che tra l’uno e l’altro momento vi sia stata effettiva attività lavorativa, tanto meno quando è controverso proprio che alcuni spazi orari siano stati lavorati.

La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre solo in caso di svista sul fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto; trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre, ove il fatto probatorio sia stato punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Nel caso di specie non si configura una svista, ma la valutazione di concludenza degli elementi desumibili dai cartellini, riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ..

Analoga conclusione vale per il quarto motivo, che pure censura la valutazione delle risultanze istruttorie e non un fatto materiale omesso. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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