Fondo patrimoniale e revocatoria ordinaria: l’atto è gratuito e revocabile anche se privo di effetto attributivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 6845 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di un fondo patrimoniale finalizzata a fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico. Essa configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, ed è pertanto suscettibile di revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare. Rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa: anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a radicare la qualità di creditore legittimato all’esperimento dell’azione. La pubblicazione della notizia della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 t.u.b., tiene luogo della notificazione ex art. 1264 cod. civ. ma non costituisce prova della cessione, che deve essere fornita dal cessionario in altro modo ove il debitore contesti la riconducibilità del credito.
Il Fatto
Una banca agiva in revocatoria ordinaria avverso l’atto con cui la garante di un debitore fallito aveva costituito un fondo patrimoniale in favore della figlia e del genero. Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia del negozio. La Corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i costituenti il fondo e la disponente, deducendo in tre motivi la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito, la natura fittizia e non esigibile del credito garantito e la natura non attributiva del regolamento negoziale. Resisteva la società cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla legittimazione attiva della cessionaria, la Corte ha ribadito in continuità il principio secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. non integra prova della cessione stessa. Il motivo è stato, nondimeno, ritenuto inammissibile poiché la sentenza impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, e i ricorrenti ne avevano censurato soltanto una, determinando il consolidamento delle altre.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale o litigioso è idoneo a fondare la legittimazione del creditore, senza necessità di preventivo accertamento. Le ulteriori doglianze, relative alla pretesa decadenza ex art. 1957 cod. civ. della banca originaria, non risultavano invece sollevate nei gradi di merito e non è stato indicato dove e quando, incorrendo nella violazione dell’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico e configura un atto a titolo gratuito, poiché non trova contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Ne consegue la sua assoggettabilità alla revocatoria. Il motivo, inoltre, sollecitava un riesame delle ragioni della costituzione, riservato al giudice di merito e non consentito in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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