Preliminare e fallimento: la domanda ex art. 2932 c.c. vale contro la curatela solo se trascritta prima (Cass. civ. Sez. I n. 3204 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. (Rv. 677430-01)
Il Fatto
Con un contratto preliminare di permuta del 2002 un privato aveva trasferito a una società in nome collettivo un suolo edificabile, ricevendo in cambio la promessa di tre appartamenti e tre box da realizzare. Eseguita la propria prestazione, il promissario aveva agito ex art. 2932 c.c. contro la società; quel giudizio, però, era stato interrotto per il fallimento della società e non era stato riassunto nei confronti del curatore, con conseguente estinzione.
Il promissario proponeva allora un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Trani contro il fallimento e i soci, chiedendo il trasferimento degli immobili liberi da pesi e, in subordine, l’ammissione al passivo in prededuzione per il controvalore. Il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile. La Corte d’appello di Bari rigettava l’appello degli eredi: l’estinzione del primo giudizio aveva privato di effetti prenotativi la trascrizione della relativa domanda, e nessuna domanda era stata trascritta contro il fallimento prima della sentenza dichiarativa; anche la domanda subordinata di accertamento del credito era inammissibile. Un coerede ricorreva in cassazione con due motivi. Veniva formulata una proposta di definizione accelerata, cui il ricorrente si opponeva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che la domanda ex art. 2932 c.c. è proponibile per il solo fatto che una parte della permuta abbia eseguito la propria prestazione, circostanza che esclude il potere di scioglimento del curatore ex art. 72 l. fall., e che sarebbe irrilevante l’anteriorità della trascrizione rispetto al fallimento. La Corte condivide la proposta di definizione accelerata e respinge la tesi. Vanno tenuti distinti due piani: l’inadempimento della società poi fallita e il preteso obbligo del curatore di dare esecuzione al contratto. L’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del promissario ha solo precluso la facoltà di scioglimento unilaterale del curatore (Cass. 28480/2005; Cass. 8331/2018), ma non ha conservato l’effetto prenotativo della trascrizione della prima domanda, venuto meno con l’estinzione di quel giudizio per mancata riassunzione ex art. 43 l. fall. (Cass. 794/1999; Cass. 18756/2022).
Il principio applicato è quello già affermato da Cass. 28668/2013: l’opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un preliminare presuppone che la domanda sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie tale requisito mancava, e il ricorrente in memoria si era limitato a insistere sul venir meno del potere di scioglimento del curatore, senza confrontarsi con la perdita degli effetti prenotativi.
Il secondo motivo, relativo alla domanda subordinata di accertamento del credito in prededuzione, è inammissibile: le domande di accertamento di crediti verso il fallimento vanno proposte con l’insinuazione al passivo e non in sede ordinaria; se proposte davanti al giudice ordinario sono inammissibili o, se anteriori al fallimento, improcedibili (Cass. 18481/2018; Cass. 5255/2017).
Il ricorso è rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in euro 10.000 oltre esborsi e accessori, al pagamento di euro 10.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del controricorrente e di euro 2.500 alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata