Casa familiare e pertinenze: anche il bene accessorio si assegna nell’interesse dei figli ex art. 337-sexies c.c. (Cass. 18556/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 18556 dell’8 giugno 2026 (R.G.N. 18552/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Laura Tricomi.
Il principio di diritto
In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare oltre la casa familiare anche un altro immobile autonomo e non contiguo avendone accertato il carattere pertinenziale, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell’ambito di quanto previsto dall’art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro, di talché l’assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Il fatto
In sede di separazione il Tribunale assegnava alla moglie la casa familiare e vi ricomprendeva, qualificandolo come pertinenza, un immobile allo stato rustico posto a circa cinquanta metri, autonomo e distinto (distinta particella catastale, distinta concessione edilizia, diversa destinazione d’uso, accesso indipendente dalla strada). La Corte d’appello di Catania confermava, respingendo l’appello del marito e condannandolo alle spese. Il marito ricorreva per cassazione con quattro motivi, contestando l’omesso accertamento del vincolo pertinenziale ex artt. 817 e 818 c.c., l’applicazione dell’abrogato art. 155-ter c.c. e la mancata verifica dei presupposti dell’art. 337-sexies c.c., l’erronea valutazione delle prove documentali e la regolazione delle spese di lite.
La motivazione
La Corte accoglie i primi tre motivi, trattati congiuntamente. La sentenza d’appello è insanabilmente contraddittoria: prima esclude la rilevanza del vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c. e delle prove offerte dall’appellante, per poi ravvisare i presupposti dell’art. 817 c.c. nel passaggio successivo, senza indicare gli specifici elementi di prova su cui la parte onerata — la moglie, che aveva fatto valere la pertinenzialità — avrebbe assolto il proprio onere, e senza illustrare, se non in termini generici, le concrete circostanze da cui desumere che il rustico fosse posto effettivamente a servizio della casa familiare. Trattandosi di immobile non contiguo, con destinazione diversa, autonomo e distinto dalla casa familiare, la cui pertinenzialità non è immediatamente percepibile, la Corte territoriale ha erroneamente precluso alla parte la prova sia dell’insussistenza dei presupposti dell’art. 817 c.c., sia dell’eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c. Inoltre non ha compiuto la doverosa valutazione sulla ricorrenza dell’habitat familiare e sullo specifico interesse della prole ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., invocando peraltro l’abrogato art. 155-ter c.c. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito.
Implicazioni pratiche
L’assegnazione della casa familiare può estendersi a un bene accessorio soltanto se ne è accertato il vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c., con i suoi requisiti soggettivo (appartenenza dei due beni al medesimo soggetto) e oggettivo (l’accessorio deve arrecare utilità al bene principale e non al suo proprietario), e sempre nella logica dell’art. 337-sexies c.c., ciòè in funzione dell’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico. Chi contesta la pertinenzialità ha diritto di provarne l’insussistenza e di eccepire la non operatività dell’automatismo dell’art. 818 c.c.: il giudice non può insieme negare rilievo al vincolo e poi affermarlo senza indicare le prove che lo fondano. Da evitare, infine, il richiamo a norme abrogate — l’art. 155-ter c.c. — in luogo dell’art. 337-sexies c.c.
Provvedimento integrale: scarica il PDF