Affido super esclusivo al padre: la Cassazione cassa per motivazione apparente sul preminente interesse del minore autistico (ord. 32058/2025)

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 32058 del 10 dicembre 2025, Pres. Giusti, Rel. Dal Moro, R.G. n. 25007/2024.

I fatti

Nell’ambito di un giudizio di divorzio, il Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto l’affidamento “super esclusivo” del figlio minore al padre, con collocamento presso di lui, sulla base della ritenuta incapacità della madre di esercitare correttamente le proprie funzioni genitoriali: ostacoli alla frequentazione paterna, mancata collaborazione con i servizi sociali e con il curatore speciale, negazione della diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore. La CTU disposta in primo grado aveva invece escluso sia l’affido condiviso sia quello esclusivo, raccomandando il mantenimento del collocamento presso la madre, sotto la supervisione dei servizi sociali. La Corte d’Appello di Milano, dopo un primo decreto provvisorio che aveva disatteso la soluzione del Tribunale mantenendo il collocamento materno, confermava infine il regime di super-affido paterno disposto in primo grado.

Il ricorso

La madre propone ricorso per cassazione su sei motivi, lamentando, tra l’altro, l’adesione acritica della Corte d’appello all’ultima relazione dell’assistente sociale, l’omesso ascolto del minore (undicenne) e del fratello maggiore, la mancata valutazione dell’impatto psicologico di uno sradicamento improvviso dall’ambiente materno su un minore affetto da spettro autistico, e l’omessa pronuncia sulla domanda di assegno divorzile.

La decisione

La Cassazione ritiene infondate le censure sul mancato ascolto del minore infradodicenne, non essendo stata avanzata alcuna specifica istanza in tal senso. Accoglie invece, nei limiti di ragione, i motivi relativi al difetto di motivazione sulla scelta del regime di affido “super esclusivo”: la Corte territoriale si era limitata a valutare l’idoneità del padre in base alla sua disponibilità di tempo, senza motivare l’effettiva corrispondenza di una misura tanto drastica — che recide il rapporto con la figura che era stata fino a quel momento il principale punto di riferimento affettivo del minore — al suo preminente interesse, e senza considerare i rischi di un trauma allo sviluppo psicofisico connessi al disturbo dello spettro autistico diagnosticato. Accoglie infine il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di assegno divorzile.

L’affido “super esclusivo”, in quanto misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale, richiede l’accertamento rigoroso di condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente, e un uso residuale, essendo in gioco il diritto fondamentale alla bigenitorialità: il giudice non può motivare la scelta del genitore collocatario sulla sola base della sua disponibilità di tempo, senza dar conto della rispondenza della misura al preminente interesse del minore.

L’esito

La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi secondo, quarto e sesto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia ribadisce che l’affido “super esclusivo” — istituto di creazione giurisprudenziale privo di un solido ancoraggio normativo — va riservato a ipotesi eccezionali e rigorosamente motivate, specie quando comporti l’allontanamento del minore dal genitore che ne è stato fino a quel momento il principale punto di riferimento. Una motivazione ancorata alla sola “disponibilità di tempo” del genitore affidatario, senza un’effettiva ponderazione dell’impatto psicologico sul minore, non è sufficiente a sorreggere una misura di tale gravità.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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