Previdenza privatizzata, no a modifiche in peius dei trattamenti maturati ante 2007 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13856 del 24.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007 restano sottoposti al regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude l’applicazione delle modifiche in peius adottate dalle Casse prima dell’attenuazione disposta dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, secondo l’interpretazione dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013. Il divieto opera anche con riferimento ai criteri di calcolo della pensione e, in particolare, alla media dei redditi professionali da assumere a parametro. La prescrizione quinquennale invocata dalla Cassa presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito: quando la pretesa sia contestata in radice, il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione decennale.
Il Fatto
Un professionista, titolare di pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal primo luglio 2005, chiedeva l’accertamento del diritto a vedere liquidata la “quota A” del trattamento secondo le più favorevoli condizioni di calcolo previgenti. Il Tribunale di Cuneo accoglieva la domanda e la pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 673 del 2022.
La Cassa commercialisti proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione delle norme che regolano l’autonomia delle Casse privatizzate e l’erronea esclusione della prescrizione quinquennale. Il controricorrente resisteva. Il Consigliere delegato, ravvisata la manifesta infondatezza, formulava proposta di definizione ex art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., e la parte ricorrente chiedeva la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie: il giudizio verte sulla determinazione della quota retributiva della pensione maturata prima del gennaio 2007. A tale ipotesi si attagliano i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, secondo cui i trattamenti maturati prima di quella data restano sottoposti al regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, con conseguente inapplicabilità delle modifiche peggiorative.
Il Collegio ribadisce che il pro rata opera anche sui criteri di calcolo, non soltanto sull’an del trattamento. Richiama in tal senso la Sez. lav. n. 28253 del 2018, che ha affermato il divieto di modifiche peggiorative riferite alla media dei redditi professionali assunti a parametro, e la successiva Sez. lav. n. 25737 del 2023, che ha esteso espressamente il principio al calcolo della quota reddituale. All’orientamento consolidato il Collegio intende dare continuità, in difetto di argomenti decisivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’applicabilità della prescrizione quinquennale. L’art. 19, comma 3, della legge n. 21 del 1986 riguarda il diritto di conseguire le prestazioni ordinarie e non la fattispecie; il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970 è inconferente, perché la norma concerne, per inequivocabile dato testuale, le sole prestazioni erogate dall’INPS.
La prescrizione quinquennale presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito, caratteri che difettano quando la pretesa sia contestata in radice. Ne deriva che il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione decennale.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte esclude infine l’operatività dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., poiché la decisione riposa su argomenti differenti da quelli della proposta e non è quindi a essa omogenea.
Nota della Redazione
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