Correzione d’ufficio dell’errore materiale malgrado l’improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 11971 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata osservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., determina l’improcedibilità del ricorso per la correzione di errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione. L’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso non impedisce tuttavia alla Corte di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia stato instaurato il contraddittorio e sussistano le condizioni per l’intervento emendativo. Prevale, in tal caso, l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.

Il Fatto

Un ente locale, ricorrente per cassazione in un procedimento definito con decreto di estinzione, ha chiesto la correzione di quel provvedimento assumendo un errore materiale nella liquidazione delle spese processuali poste a suo carico: l’importo indicato sarebbe stato di 29.000 euro, anziché di 2.900 euro.

Il ricorso è stato notificato alle altre parti del procedimento, rimaste intimate. La questione arriva così davanti alla sezione civile della Corte, in sede di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo. Ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, primo periodo, cod. proc. civ., al ricorso per la correzione di errori materiali contenuti in sentenze, ordinanze o decreti si applicano gli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ. e, dunque, anche l’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., che impone il deposito della copia autentica del provvedimento a pena di improcedibilità. Sul punto richiama i propri precedenti.

Il ricorrente non vi ha provveduto. Il ricorso incorre pertanto in una declaratoria di improcedibilità.

Il percorso argomentativo non si esaurisce qui. La Corte afferma che l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce l’esercizio del potere correttivo d’ufficio, sempre che il contraddittorio sia stato instaurato e sussistano le condizioni per l’intervento emendativo. Prevale l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.

Nel caso concreto il contraddittorio risulta ritualmente instaurato. Dall’esame del fascicolo emerge inoltre che, a fronte di un valore della controversia indicato in 109.810,46 euro, le spese erano state liquidate in 29.000 euro anziché in 2.900 euro per l’inavvertita aggiunta di uno zero, dovuta a un mero refuso. Può dunque disporsi d’ufficio la correzione.

Nulla è statuito sulle spese del procedimento, in ragione della sua natura sostanzialmente amministrativa. Il dispositivo ordina la correzione del decreto nel senso che, dove è scritto <Euro 29000>, deve leggersi <Euro 2.900>, con annotazione sull’originale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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