Inammissibile il motivo che introduce questioni nuove in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4424 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello. È preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio. Ne consegue che è inammissibile il motivo con cui l’Amministrazione finanziaria deduca per la prima volta l’indeducibilità di un costo ai fini IRES, quando tale profilo non sia stato oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento né di decisione da parte del giudice di appello. La preclusione opera anche quando il tema nuovo sia enunciato in via di astratto richiamo normativo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società di capitali un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2008, disconoscendo la detraibilità dell’IVA per oltre centomila euro. L’avviso muoveva tre rilievi: la detrazione dell’IVA versata per l’acquisto di macchinari, asseritamente privi del requisito dell’inerenza; il recupero a tassazione degli interessi passivi su un finanziamento bancario, riqualificati come attivi; la detrazione dell’IVA sulle consulenze legate agli stessi macchinari.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo il primo rilievo e annullava l’avviso quanto agli altri. La società proponeva appello e l’Ufficio spiegava appello incidentale sul terzo rilievo. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame della contribuente sul primo rilievo e solo in parte l’appello dell’Ufficio, riconoscendo la legittimità del secondo. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Ufficio deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., in combinato con l’art. 53 Cost., sostenendo che la Commissione regionale avrebbe erroneamente riconosciuto l’inerenza del costo sostenuto per l’acquisto dei macchinari, in difetto della stretta correlazione con l’attività imprenditoriale.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Rileva che l’impugnazione è incentrata sull’indeducibilità, per difetto di inerenza, del costo dei macchinari dal reddito di impresa ai fini IRES. Il ricorso non attinge, invece, la ripresa a tassazione ai fini IVA di quel medesimo costo e delle spese di consulenza, né l’accertamento del maggior reddito per interessi attivi e costi di consulenza non dichiarati.
Dall’esame dell’avviso di accertamento emerge che l’Ufficio aveva esposto la fattispecie complessiva anche ai fini IRES, ma al solo fine di accertare il maggior reddito derivante dalla mancata contabilizzazione degli interessi attivi e dall’indebita detrazione dei costi di consulenza. Era stata invece liquidata e richiesta unicamente l’IVA relativa ai macchinari.
Coglie quindi nel segno l’eccezione preliminare della controricorrente: il motivo introduce una fattispecie nuova, ossia l’indeducibilità del costo ai fini IRES, non contestata nell’avviso di accertamento né decisa dalla Commissione regionale. La Corte richiama la giurisprudenza pacifica secondo cui i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti la prospettazione di temi di contestazione nuovi, non trattati nel merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. n. 18018 del 2024). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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