Responsabilità erariale dei direttori sanitari esclusa per istruttoria complessa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 117 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno c.d. da mancata entrata, la revoca in autotutela di sanzioni amministrative non integra di per sé il requisito soggettivo della colpa grave quando i provvedimenti siano stati adottati all’esito di una complessa istruttoria e sulla base di pareri motivati di organi tecnici e di un professionista esterno, che ne abbiano sostanzialmente predeterminato il contenuto. Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dalla conoscibilità del danno intesa nella sua dimensione giuridica, che, per il provvedimento amministrativo, coincide con la sua efficacia, realizzata con la pubblicazione e non con la comunicazione all’organo accertatore, attitudine riconosciuta solo alla comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario. La decorrenza è identica per l’autore dell’illecito e per la Procura contabile e dipende da parametri oggettivi di diligenza esigibile.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione della sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria aveva accolto la domanda della Procura regionale e condannato tre dirigenti di una azienda sanitaria al pagamento, in parti uguali, di una somma superiore a 1,7 milioni di euro, oltre rivalutazione e interessi, per danno erariale da mancata entrata.

Secondo l’accusa, i tre avevano adottato delibere di revoca e annullamento in autotutela di centinaia di verbali di accertamento e contestazione, elevati dal Corpo forestale dello Stato per infrazioni alla normativa sanitaria in materia di equidi, e delle correlate ordinanze ingiunzione. Ciascun dirigente ha proposto appello principale, con appelli incidentali degli altri, dolendosi della reiezione dell’eccezione di prescrizione, dell’affermata sussistenza di colpa grave e dell’entità della condanna.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli per l’identità del provvedimento impugnato, la Corte ne dispone l’esame congiunto per la sostanziale sovrapponibilità dei motivi. Il primo profilo accolto riguarda la prescrizione. Il Collegio osserva che, limitatamente a una delle delibere, era provato che il provvedimento era stato pubblicato il 27 gennaio 2015, con conseguente sua efficacia.

La Corte afferma che la decorrenza del termine prescrizionale dipende dalla conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica, da accertare con parametri oggettivi di diligenza esigibile, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla rapportabilità causale della condotta colposa o dolosa di un terzo. La decorrenza è la medesima per l’autore dell’illecito e per la Procura contabile.

Non convince il Collegio la tesi della Procura, secondo cui il termine sarebbe decorso solo dalla comunicazione del provvedimento all’organo accertatore. Il procedimento sanzionatorio, pur speciale, resta un procedimento amministrativo cui si applicano i principi della legge n. 241/1990. L’attitudine a differire l’efficacia è riconosciuta solo alla comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. Ne deriva la riforma sul punto e la rideterminazione del danno con riferimento alle sole delibere successive.

Nel merito, la Corte accoglie il profilo sulla colpa grave. Dai documenti emerge che i provvedimenti di autotutela sono stati preceduti da una complessa istruttoria, in cui i pareri motivati della Commissione per le sanzioni amministrative e di un professionista esterno hanno sostanzialmente predeterminato il contenuto delle delibere, come dimostra il raffronto testuale tra i documenti istruttori e i pareri richiamati.

Il Collegio rileva inoltre che sussistevano effettive incertezze sul quadro normativo di riferimento e sulla sanzionabilità delle infrazioni. Esclusa la responsabilità, la domanda è respinta e gli ulteriori motivi restano assorbiti. Le spese, liquidate secondo i parametri ministeriali, sono poste a carico dell’azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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