Revocazione inammissibile se proposta contro sentenza di primo grado (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 175 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione disciplinata dall’art. 202 c.g.c. è un rimedio esperibile esclusivamente avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, secondo la tassativa previsione del comma 1. È pertanto inammissibile il ricorso con cui la parte impugni, innanzi al giudice di primo grado, la sentenza di primo grado e contestualmente la pronuncia di appello. La non deducibilità dei casi di revocazione nei limiti tassativi di legge preclude ogni valutazione di merito, restando irrilevante la prospettazione di documenti asseritamente nuovi o di pretesi errori di fatto. Il requisito della conoscenza tardiva del documento deve essere allegato e provato, non potendosi fondare sull’asserita ignoranza di una pronuncia resa tra terzi. Non integrano “documento nuovo” le consulenze tecniche di parte o d’ufficio svolte in altri giudizi tra diverse parti.

Il Fatto

Un soggetto, già dipendente di una società postale, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio contributivo della rivalutazione del trattamento pensionistico per il periodo di esposizione qualificata all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992. Il ricorso era stato respinto in primo grado, all’esito di perizia che aveva escluso il possesso del requisito dell’esposizione qualificata. La pronuncia di appello aveva dichiarato il gravame inammissibile.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di primo grado, deducendo di aver reperito solo in data successiva una pronuncia resa nei confronti di colleghi di lavoro, oltre a consulenze tecniche di parte e d’ufficio. L’INPS si è costituito chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la questione dell’ammissibilità del rimedio. La revocazione, in stretta affinità con l’art. 395 c.p.c., è un mezzo di impugnazione delle sentenze per le quali non è possibile l’appello, o perché decisioni del giudice d’appello, o perché pronunciate in unico grado. L’art. 202, comma 1, c.g.c. lo conferma espressamente, indicando in modo tassativo i casi di esperibilità.

Nel caso concreto il ricorso è stato proposto innanzi al giudice di primo grado e contro la sentenza di primo grado, e contestualmente contro la pronuncia di appello. Tale impostazione contrasta in modo inequivocabile con la norma, che prevede il rimedio solo avverso le sentenze pronunciate in appello o in unico grado. Il ricorso è quindi inammissibile per questa assorbente ragione.

La Corte procede comunque a un esame di merito per completezza. Quanto alla lett. d) dell’art. 202 c.g.c., relativa ai documenti rinvenuti successivamente, difetta la prova del motivo ostativo e della conoscenza tardiva del documento: la sentenza invocata è precedente alla pronuncia di appello e il giudizio di rinvio si è concluso con il rigetto nel merito. Le consulenze tecniche di parte e d’ufficio, rese in altri giudizi tra diverse parti, non sono ascrivibili alla figura del documento nuovo.

Quanto alla lett. f), non si evincono errori di fatto, ritenuti tali dalla parte sulla base di consulenze tecniche assunte in altri contesti. Quanto alla lett. g), non si riscontra alcuna contrarietà ad altra sentenza, mai pronunciata nei riguardi del ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese legali sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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