Insolvenza fraudolenta: assoluzione per mancanza di dolo (Cass. pen. Sez. II n. 35253/2025)
L’assoluzione per insolvenza fraudolenta è legittima se la motivazione esclude il dolo sulla base di elementi oggettivi; il ricorso della parte civile è inammissibile se non contesta specificamente le ragioni del giudice.