Societa’ semplice: il socio va convocato prima del fallimento (Corte cost. n. 87/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sollevate sull’articolo 147 della legge fallimentare, il regio decreto n. 267 del 1942. La norma resta in vigore, ma la Corte ne ha imposto una lettura precisa: il socio di una societa’ semplice che non e’ stato chiamato nel processo in cui la societa’ e’ stata dichiarata fallita non puo’ vedersi opporre quell’accertamento quando poi si chiede il suo fallimento personale.
Le regole in gioco. L’articolo 147 disciplina il fallimento in estensione. Quando fallisce una societa’ di persone, falliscono anche i soci che rispondono dei debiti sociali senza limiti. Il terzo comma stabilisce che il tribunale deve convocare quei soci prima di dichiararne il fallimento. La societa’ semplice, di regola, non fallisce: e’ la forma pensata per l’attivita’ agricola, non per quella commerciale. Se pero’ il giudice accerta che l’ente ha svolto in prevalenza attivita’ commerciale, la societa’ semplice viene trattata come una societa’ in nome collettivo. A quel punto puo’ fallire e con essa rischiano il fallimento anche i soci.
Il caso. Una societa’ semplice era stata dichiarata fallita e la sentenza era diventata definitiva. Il curatore aveva poi chiesto al tribunale di estendere il fallimento a tre soci illimitatamente responsabili. I soci si erano difesi sostenendo di non essere mai stati chiamati nel processo in cui era stato deciso il fallimento della societa’. In quel processo, senza che loro potessero dire nulla, era stato accertato che l’ente svolgeva in prevalenza attivita’ commerciale e non agricola. E’ proprio quell’accertamento che li esponeva al fallimento personale.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Matera, sezione fallimentare, ha sollevato la questione davanti alla Corte richiamando gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono il diritto di difesa e il contraddittorio. Secondo la giurisprudenza, i soci non sono parti necessarie del processo per il fallimento della societa’ se in quella sede non si chiede anche il loro fallimento. Resterebbe loro solo la possibilita’ di impugnare la sentenza di fallimento entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. Per il giudice questo lascia il socio senza una difesa effettiva.
La risposta della Corte. La Corte non ha annullato la norma. Ha stabilito che, letta in modo conforme alla Costituzione, la norma gia’ impone la convocazione. Il punto di partenza e’ che una societa’ semplice normalmente non fallisce. Non si puo’ quindi pretendere che i suoi soci controllino il registro delle imprese per scoprire un fallimento che, in teoria, non dovrebbe esserci. Non si puo’ nemmeno presumere che ogni socio sappia che l’attivita’ svolta era in prevalenza commerciale, dato che questo risulta solo dopo la verifica del giudice. Su basi cosi’ fragili il diritto di difesa non e’ effettivo. Per questo il tribunale deve convocare i soci gia’ nel processo in cui verifica se la societa’ e’ fallibile, perche’ quella verifica condiziona il loro fallimento personale.
La conseguenza. Se la convocazione manca, il fallimento della societa’ non e’ opponibile al socio. Nel successivo processo per l’estensione il giudice puo’ riesaminare se la societa’ svolgeva davvero attivita’ commerciale, ma solo per decidere sul fallimento di quel socio. La Corte ha aggiunto un limite: se il socio ha comunque potuto difendersi su quel punto, il risultato non cambia. Accade, per esempio, quando il socio era intervenuto nel processo come rappresentante legale della societa’, oppure aveva gia’ impugnato la sentenza di fallimento senza contestare la natura commerciale dell’attivita’ o senza ottenere ragione su quel profilo.
Cosa cambia. Chi partecipa a una societa’ semplice deve sapere che, se l’attivita’ svolta e’ in concreto commerciale, l’ente puo’ fallire e il fallimento puo’ estendersi al socio. La pronuncia gli assicura pero’ di poter discutere quel presupposto davanti a un giudice, invece di subirlo per effetto di una sentenza pronunciata in un processo a cui non ha partecipato. La Corte ha precisato che questa lettura riguarda le societa’ semplici e non tocca il sistema generale valido per le societa’ commerciali.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/87