Abuso dipendenza economica nella risoluzione concessione: accertamento insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 23600 del 20.07.2026)
In tema di prova presuntiva, la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è prospettabile solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la critica miri a una diversa ricostruzione fattuale. L’accertamento dell’assenza di abuso di dipendenza economica è un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.