Deposito della “velina” e sanatoria della costituzione in appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 23528 del 19.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione dell’appellante mediante il deposito della copia dell’atto di impugnazione (cd. “velina”), in luogo dell’originale notificato, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., ma integra una mera nullità della costituzione per inosservanza delle forme di cui all’art. 165 cod. proc. civ., sanabile secondo il principio del raggiungimento dello scopo. Il successivo deposito dell’originale non è un autonomo atto processuale, ma si integra con la costituzione già effettuata, completandone gli effetti e consentendo la verifica della ritualità dell’impugnazione, purché la controparte sia stata posta in condizione di difendersi. La modalità telematica di deposito obbligatoria ex art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012 non può imporsi per gli atti di costituzione già effettuati in forma cartacea.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per ingiunzione nei confronti di un’azienda forestale regionale per ottenere il pagamento di forniture e lavori eseguiti nel 2003. L’ente, oppostosi, deduceva l’inesistenza di un valido rapporto contrattuale. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma accoglieva parzialmente la domanda dell’opposta, condannando l’ente al pagamento di parte del credito. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’ente, riteneva inutilizzabile gran parte della documentazione prodotta dalla società perché depositata tardivamente. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la pretesa irritualità della costituzione dell’appellante, la quale aveva depositato solo la copia della “velina” anziché l’originale notificato, in forma cartacea e non telematica. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e da Cass. n. 8951 del 2023, la Corte afferma che tale condotta non determina l’improcedibilità ma una nullità sanabile con il deposito dell’originale, che completa l’atto di costituzione iniziale. Il deposito in forma cartacea resta legittimo perché l’obbligo telematico, introdotto successivamente, non può gravare su attività processuali già compiute, come ribadito dall’ordinanza n. 1093/2025 resa tra le stesse parti.

Quanto alla dedotta tardività del deposito dell’originale, avvenuto non alla prima udienza, andata deserta, ma a quella successiva, il Collegio osserva che l’effetto sanante non è precluso dall’assenza dell’appellante, purché il giudice possa verificare la regolarità dell’impugnazione e la controparte sia stata posta in condizione di difendersi. L’effetto sanante della costituzione della controparte opera anche quando questa si costituisca esclusivamente per far valere la nullità dell’atto introduttivo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016. Inoltre, il mancato rispetto dei termini a comparire resta sanato se la parte non richiede espressamente la fissazione di una nuova udienza, come stabilito da Cass. n. 10289 del 2025.

Il terzo motivo, concernente la produzione documentale tardiva, è ritenuto infondato. La Corte rammenta che il testo dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. vigente ratione temporis subordinava l’ammissibilità dei nuovi documenti in appello alla prova che la parte non avesse potuto produrli tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Nel caso di specie, la società, costituendosi in appello solo per eccepire la nullità della costituzione dell’appellante, non aveva fornito alcuna dimostrazione di una causa non imputabile che giustificasse il ritardo. La Corte esclude di poter procedere in sede di legittimità a una valutazione di merito sull’esistenza di una giusta causa per la produzione tardiva.

Il ricorso è pertanto rigettato, con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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