Violazione art. 112 c.p.c. per mutamento della causa petendi non provato (Cass. civ. Sez. 3 n. 23482 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., integra un vizio di nullità processuale censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. anche quando il giudice di merito sostituisca la causa petendi originariamente dedotta con una differente, fondata su un fatto diverso e mai allegato dalla parte. L’errore di contabilizzazione degli acconti versati, dedotto dall’utente in opposizione a decreto ingiuntivo, attiene al rapporto di dare-avere tra le parti e non ai consumi. In tale ipotesi, la fattura non costituisce piena prova della correttezza delle poste contabili in essa indicate, gravando sul creditore, ex art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare l’esatta entità del proprio credito.
Il Fatto
La società e i soci ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della società fornitrice di energia elettrica, per il pagamento di una somma che assumevano frutto di un errore contabile. L’opposizione veniva rigettata in primo grado e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata nel marzo 2024, rigettava il gravame.
Il giudice del merito fondava la decisione sull’assunto che le bollette avessero un contenuto di veridicità e che la contestazione dell’utente non potesse riguardare errori meramente contabili, dovendo eventualmente inerire al malfunzionamento del contatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale aveva deciso sulla base di un fatto mai posto in contestazione. La questione dedotta dagli opponenti non riguardava i consumi o il funzionamento del contatore, bensì un errore di calcolo nella contabilizzazione degli acconti versati, che in tesi avrebbero dovuto essere sottratti e non aggiunti nell’importo a conguaglio.
La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sussiste quando il giudice ponga a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere. Ha inoltre precisato che, in sede di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi dell’omesso esame di una domanda dalla censura relativa all’interpretazione che di essa ha dato il giudice di merito, integrando solo la prima un vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice dell’appello aveva erroneamente applicato il principio giurisprudenziale elaborato per la differente fattispecie della contestazione dei consumi, negando rilievo alla deduzione di un errore contabile. La Corte ha chiarito che, rispetto alla contestazione specifica degli errori di calcolo, la fattura non costituisce piena prova della correttezza delle poste contabili, gravando sul creditore l’onere della prova ex art. 2697 c.c. della esatta entità della propria pretesa.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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