Decorso del termine per l’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa e rilevanza della comunicazione ex art. 209 l.fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 21660 del 25.06.2026)
Nella liquidazione coatta amministrativa il termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione del commissario trasmessa ai sensi dell’art. 209 l.fall., recante l’elenco dei crediti ammessi o respinti, e non da quella meramente informativa del deposito del progetto.