L’inesatta indicazione del registro nel deposito telematico è una mera irregolarità dell’atto, non una causa di inammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 21446 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito in via telematica di un atto processuale, effettuato con l’indicazione di un registro diverso da quello degli affari contenziosi, determina una mera irregolarità e non una nullità, sia in assenza di un’espressa norma di legge che commini la nullità, sia per il raggiungimento dello scopo, quando l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Ne consegue che l’opposizione allo stato passivo depositata telematicamente entro il termine di cui all’art. 99 l.fall., ma con erronea indicazione del registro, deve ritenersi tempestiva e non può essere dichiarata inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova dichiarava inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ente di riscossione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento. Il Tribunale riteneva l’atto intempestivo, considerando che la comunicazione del provvedimento del Giudice delegato era avvenuta il 20 settembre 2021 e che l’atto di opposizione era stato depositato in cancelleria il 22 ottobre 2021, oltre il termine di trenta giorni.

L’ente di riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo che in data 20 ottobre 2021 aveva effettuato due depositi telematici del ricorso indicando il registro “Procedure concorsuali”. Solo il giorno successivo la cancelleria comunicava il rifiuto dei depositi, poiché il difensore avrebbe dovuto indicare il registro “contenzioso civile”. L’ente effettuava quindi un ulteriore deposito in data 21 ottobre 2021, con l’indicazione corretta, che veniva accettato. La società fallita non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio già enunciato in fattispecie analoghe, secondo cui l’inesatta indicazione del registro nel deposito telematico non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità. Tale conclusione si fonda su una duplice ratio: l’assenza di una norma di legge che commini espressamente la nullità processuale e il principio del raggiungimento dello scopo, atteso che l’atto è comunque pervenuto a conoscenza dell’ufficio di cancelleria tramite l’inserimento nei registri informatizzati, con generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia.

Nel caso di specie, dalle ricevute telematiche risultava che l’atto di opposizione era stato depositato in via telematica il 20 ottobre 2021, e quindi entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto, con iscrizione recante l’erronea indicazione del registro “procedure concorsuali” anziché “contenzioso civile”. Tale errore integrava una mera irregolarità, in quanto l’atto era comunque pervenuto alla cancelleria.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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