Il decreto di rimessione ex art. 22 l.fall. non è impugnabile per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21206 del 22.06.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello, accogliendo il reclamo ex art. 22 l.fall., rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento: il decreto non ha carattere decisorio né definitivo e non incide su diritti soggettivi, restando impugnabile la successiva sentenza dichiarativa di fallimento.