Domanda ultratardiva: la tempestiva attivazione del creditore dopo la cessazione dell’impedimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 21445 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l.fall., relativo alle domande c.d. ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto. Venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo non può comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento. Per i crediti prededucibili sopravvenuti nel corso del fallimento, l’art. 101 l.fall. viene in considerazione come norma di riferimento di un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole. La valutazione della non imputabilità del ritardo implica un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente, facente parte di un’ATI di cui la mandataria era stata dichiarata fallita, aveva visto riconoscere in sede arbitrale e giudiziale un credito verso la committente. Dopo l’escussione della fideiussione da parte della curatela e l’incameramento delle somme, la società aveva proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento per il proprio credito, in prededuzione, pari alla percentuale del 28,20% dell’importo incassato. Il Giudice Delegato aveva respinto la domanda in quanto “ultratardiva”, essendo stata presentata a distanza di anni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e dopo un rilevante lasso di tempo dalla conoscenza dell’incameramento. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., aveva confermato la decisione, ritenendo il ritardo non giustificato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata. Ha rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si sosteneva l’assenza di un termine di decadenza per i crediti sorti dopo l’apertura del fallimento, è in contrasto con il consolidato indirizzo nomofilattico in materia di domande ultratardive. La giurisprudenza di legittimità, infatti, richiede che il creditore dimostri non solo la causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la sussistenza di un nesso di causalità tra la cessazione di tale impedimento e l’inerzia successiva.
La Corte ha precisato che, una volta venuto meno il fattore impediente, il creditore deve attivarsi con immediatezza e comunque entro un termine ragionevolmente contenuto, non potendo beneficiare del più ampio termine annuale di cui non ha potuto usufruire. Tale principio, pur nella sua origine processuale, è stato esteso anche alle insinuazioni tardive dei crediti sorti in pendenza di procedura, in applicazione dell’art. 111-bis l.fall., quale norma di riferimento di un principio generale attuativo della ragionevole durata del processo. La valutazione sulla non imputabilità del ritardo deve essere condotta caso per caso, secondo prudente apprezzamento del giudice di merito.
Nel caso di specie, la ricorrente era venuta a conoscenza dell’escussione della fideiussione al più tardi il 22.06.2017, ma aveva depositato la domanda di ammissione al passivo solo il 16.01.2019. Il Tribunale aveva ritenuto tale ritardo irragionevole, valorizzando la piena consapevolezza della società circa il fallimento della mandataria e la possibilità di agire nei confronti della curatela. La Corte ha escluso che la mancata conclusione del procedimento esecutivo potesse integrare un’impossibilità assoluta di agire, trattandosi di una mera difficoltà riconducibile alla sfera di controllo del creditore.
Il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è stato ritenuto inammissibile in quanto le circostanze dedotte non erano decisive e, anzi, erano state poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha infine condannato la ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore sanzione in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., ravvisando i presupposti di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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