Decadenza sostanziale per l’impugnazione dei provvedimenti Inps sugli elenchi agricoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4362 del 26.02.2026)
Il termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 per impugnare i provvedimenti definitivi di variazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è decadenza sostanziale che opera anche nell’azione di accertamento negativo dell’indebito previdenziale e non è spostato dalla tardiva presentazione del ricorso amministrativo.