Compensazione spese processuali: necessaria motivazione non apparente e principio di causalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4191 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui il giudice del rinvio dispone la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. deve essere esauriente e non può fondarsi su ragioni illogiche, erronee o meramente apparenti. Il sindacato di legittimità su tale statuizione consiste in una verifica “in negativo”, volta ad evitare che siano addotte ragioni illogiche a fondamento della deroga al principio di soccombenza, stante l’elasticità della norma. Il giudice del rinvio, nel rigettare l’appello, è tenuto a provvedere sulle spese di tutte le fasi del giudizio secondo il criterio della soccombenza rapportato all’esito globale, non al risultato dei singoli gradi.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Potenza, in sede di rinvio dopo una pronuncia di cassazione, rigettava l’appello proposto dall’istituto previdenziale avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore relativa al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. Nel farlo, il giudice territoriale compensava integralmente le spese del “doppio grado di giudizio”, adducendo la complessità della vicenda e l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione della prescrizione. Il lavoratore, rimasto vittorioso nel merito, proponeva ricorso per cassazione avverso il solo capo di regolamentazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione apparente della statuizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi relativi alla legittimità della statuizione sulle spese. Ha rammentato che l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione. Tali ragioni, ha precisato, non possono essere illogiche o erronee, pena la configurazione di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, secondo il principio affermato da Cass. n. 14036/2024.

La Corte ha quindi verificato che le ragioni addotte dalla Corte territoriale — la complessità della vicenda e il contrasto nella giurisprudenza di merito — non trovavano riscontro nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, aveva escluso la necessità di ulteriori approfondimenti e non risultavano coerenti con il quadro giurisprudenziale già consolidatosi sull’orientamento relativo alla decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione, come confermato da una serie di pronunce richiamate, tra cui Cass. n. 2856/2017 e Cass. n. 2351/2015, oltre che dalla giurisprudenza successiva.

La motivazione è stata ritenuta meramente apparente e lesiva del principio di causalità nell’insorgere della lite, come sostenuto da Cass. n. 14757/2025. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice del rinvio, avendo rigettato l’appello, avrebbe dovuto porre le spese dell’intero giudizio a carico della parte soccombente, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito complessivo, e non già limitarsi a compensare le spese del doppio grado, come stabilito da Cass. n. 16645/2025.

La statuizione è stata infine ritenuta carente anche nella parte in cui non contemplava la regolamentazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio, non potendo queste ritenersi comprese nel riferimento al “doppio grado di giudizio”. Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per la nuova regolamentazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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