Indennità contrattuale collettiva e riparto dell’onere probatorio nelle controversie contro l’azienda municipalizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4327 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere un emolumento la cui fonte regolatrice è un accordo sindacale ha l’onere di provare, ex art. 2697 c.c., di aver adempiuto alle condizioni previste dalla stessa fonte per l’erogazione del beneficio. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile ove si limiti a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, senza dedurre che la decisione si fondi su prove non dedotte o su un valore legale difforme da quello attribuito dal legislatore. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto decisivo, la cui considerazione avrebbe condotto con certezza a un esito diverso.

Il Fatto

Alcuni lavoratori dipendenti di una società a partecipazione pubblica operante nel settore dell’igiene ambientale convenivano in giudizio il datore di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 10 del c.c.n.l. Federambiente 1995, sulla base di un accordo sindacale dell’8 giugno 2004.

La domanda era respinta in primo grado e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 novembre 2021, confermava il rigetto, pur con diversa motivazione, applicando il principio della “ragione più liquida”. I giudici territoriali rilevavano che i lavoratori non avevano allegato né provato di aver partecipato ai corsi di formazione con verifica finale, né di aver inoltrato la domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo prevista dall’accordo. Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili o infondati. In particolare, il primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 2734 e 2735 c.c. e della legge n. 4 del 1953, è stato ritenuto inammissibile perché formalmente volto a censurare una violazione di legge ma sostanzialmente diretto a contestare l’accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla partecipazione ai corsi e alla domanda di sviluppo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia giudicato sulla base di prove non dedotte dalle parti, non certamente quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice non abbia valutato la prova secondo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un diverso valore legale.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c., è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio, spettava ai lavoratori attori dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto vantato, come individuati dalla fonte contrattuale collettiva che regola il rapporto, non potendosi tale prova essere addossata alla società convenuta.

L’ultimo motivo, incentrato sul c.d. vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato infine dichiarato inammissibile per la commistione di censure di violazione di legge con censure motivazionali, e per la mancata indicazione di un fatto decisivo la cui valutazione avrebbe potuto condurre, con certezza e non con mera probabilità, a un esito differente della lite. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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