Concorso di colpa del creditore rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. I n. 3912 del 16.02.2025)
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile d’ufficio anche in appello, purché gli elementi di fatto risultino allegati; chi censura l’interpretazione degli atti processuali deve dedurre la violazione dei canoni ermeneutici.