Divieto dei nova in appello esclude eccesso di potere giurisdizionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 25111 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. è riferibile alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non è configurabile in relazione a errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, ma solo la legittimità del suo esercizio. L’invasione della sfera riservata al legislatore si configura quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, non già quando interpreti, anche estensivamente o analogicamente, una disposizione di legge. Parimenti, lo sconfinamento nel merito amministrativo ricorre solo quando l’indagine del giudice, eccedendo il riscontro di legittimità, compia una diretta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, o prefiguri l’unico possibile esito della discrezionalità, non lasciando spazio ad ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società esercente il trasporto pubblico locale chiedeva al TAR Campania l’accertamento del proprio diritto al ripiano delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni tariffarie imposte dalla Regione per il servizio. Sia il giudice amministrativo di primo grado sia il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6844/2024, rigettavano la pretesa.
La società ricorreva allora per cassazione, deducendo con due motivi il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo: per aver questi creato nuove versioni delle disposizioni sul divieto dei nova in appello e per aver invaso il merito amministrativo sostituendosi all’amministrazione nell’interpretazione del contratto di servizio. La Regione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, ribadendo il perimetro dell’eccesso di potere giurisdizionale. Il vizio si configura solo quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure neghi la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione, o ancora violi i limiti esterni pronunciandosi su materia altrui.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la ricorrente lamentava un error in procedendo: la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 104 c.p.a. per aver il Consiglio di Stato applicato d’ufficio il Regolamento (CE) n. 1370/2007, sebbene non invocato nei gradi precedenti. L’errore denunciato, anche ove esistente, non incide sui limiti esterni della giurisdizione, riguardando il rispetto delle regole processuali e l’individuazione della normativa applicabile, come tale rientrante nei limiti propri del giudice amministrativo. Il richiamo d’ufficio alle norme effettivamente applicabili costituisce, del resto, applicazione del principio iura novit curia, nel rispetto del contraddittorio.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso qualsiasi sconfinamento nel merito amministrativo. La sentenza impugnata aveva interpretato l’art. 10 del contratto di servizio ponte secondo le regole ermeneutiche degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., concludendo che l’esercente era tenuto ad adottare la struttura tariffaria vigente nel periodo di validità del contratto, senza che fosse prevista alcuna compensazione per le agevolazioni imposte dalla Regione. La doglianza della ricorrente, volta a contestare l’erronea esegesi della fonte normativa e contrattuale, investe un error in iudicando, che non può dar luogo a eccesso di potere giurisdizionale.
La Corte ha infine valorizzato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8894/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, escludendo che ricorra errore revocatorio quando il ricorrente si limiti a denunciare l’errata interpretazione dei documenti di causa.
Da qui la declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese e, per la conformità alla proposta di definizione anticipata, la condanna ex art. 96, terzi e quarti commi, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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