Revocatoria in amministrazione straordinaria, prescrizione quinquennale dal programma di cessione (Cass. civ. Sez. I n. 8384 del 30.03.2025)
Nell’amministrazione straordinaria l’art. 49 d.lgs. n. 270/1999 rinvia ai soli termini del periodo sospetto e non a quello dell’art. 69-bis l.fall., sicché l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal momento in cui è stato approvato il programma di cessione.