Motivazione apparente e assorbimento dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. I n. 8373 del 30.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dalla novella del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando si converte in violazione di legge, per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione, oppure per irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta, sempre che il vizio emerga direttamente dal testo della sentenza impugnata. Il giudice di appello può ritenere assorbenti i motivi di gravame quando le ragioni esaminate siano autonome e autosufficienti rispetto alle altre, purché dia conto del criterio logico seguito. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può veicolare una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo denunciare prove poste a fondamento della decisione senza deduzione di parte o disposte fuori dei limiti legali. Non integra l’omesso esame di un fatto decisivo la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
Il Fatto
Una società subappaltatrice otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune e dell’appaltatrice, per il pagamento di un credito a saldo di prestazioni eseguite in subappalto nella realizzazione di una scuola elementare. Il Comune proponeva opposizione, eccependo di non aver instaurato alcun rapporto diretto con il subappaltatore e di aver accettato i mandati irrevocabili di pagamento solo nei limiti delle somme autorizzate dall’appaltatrice, senza alcun riconoscimento di debito.
Dichiarato il fallimento dell’appaltatrice, il processo veniva riassunto nei confronti della procedura. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione della subappaltatrice, ritenendo assorbente il rigetto del motivo relativo all’inesigibilità del credito e alla mancanza di una valida ricognizione di debito. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa motivazione sull’assorbimento delle questioni poste nel primo motivo di appello. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riforma del 2012 ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, rendendo denunciabili solo l’assoluta omissione o la mera apparenza e l’illogicità manifesta, che si convertono in violazione di legge.
Nel caso concreto la Corte territoriale aveva esplicitamente indicato la ragione dell’assorbimento, individuando nel secondo motivo di gravame un argomento autonomamente autosufficiente. La motivazione sul carattere dirimente delle questioni esaminate risulta esistente e chiara: il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, poiché l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito. Le doglianze riferite all’omesso esame di fatti decisivi e alla violazione di legge sono formulate in modo generico, con una generalizzata non condivisione della decisione.
Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. La Corte ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. si riferisce al mancato esame di un fatto storico, inteso come accadimento naturalistico e non come questione o punto controverso. La mancata valutazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato. Il quarto motivo è infondato, avendo il giudice di merito motivato sulla superfluità delle censure residue; il quinto è inammissibile per genericità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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