Termine di contestazione Consob e discrezionalità della vigilanza (Cass. civ. Sez. II n. 8439 del 31.03.2025)
Ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF, l’accertamento presuppone il completamento dell’attività istruttoria e non coincide con l’acquisizione del fatto in sé; spetta all’autorità, e non al giudice, decidere se avviare l’indagine.