Art. 661 c.c. Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari.
Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato.
Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume,…
Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare.
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del…
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00