Giurisdizione della Corte dei conti sulla causa di servizio per pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 116 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla domanda del dipendente pubblico volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, quando tale accertamento sia strumentale alla futura richiesta di pensione privilegiata ordinaria. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione è infondata se il ricorrente non domanda il riconoscimento dell’equo indennizzo, ma il solo accertamento della causa di servizio. Il riparto va quindi verificato sull’effettivo petitum, ricavato dal ricorso e dai chiarimenti resi in udienza, e non sull’astratta riconducibilità della materia.

Il Fatto

Il ricorrente, già commissario della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° novembre 2020 per raggiungimento del limite di età, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, ai fini della futura richiesta di pensione privilegiata ordinaria. Ha dedotto di avere svolto in passato servizi di piantonamento, ordine pubblico e polizia giudiziaria, oltre ad attività di ufficio.

A fronte di una prima valutazione medico-legale favorevole, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto la domanda per alcune infermità e ha disposto il non luogo a procedere per un’altra, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il ricorrente censura tale valutazione per avere considerato il solo periodo in cui ha prevalso l’attività di ufficio, trascurando il servizio attivo. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, che ha eccepito il difetto di giurisdizione in materia di equo indennizzo, e l’INPS.

La Motivazione della Corte

Il Giudice delle pensioni ha ritenuto di pronunciare sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 102 c.g.c., per decidere le eccezioni in rito e rinviare il prosieguo con separata ordinanza in ordine all’istruzione probatoria.

Il Ministero resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Corte con riferimento alla domanda di equo indennizzo. La Corte ha però rilevato che, dalla lettura del ricorso e alla luce dei chiarimenti offerti in udienza dalla difesa del ricorrente, emerge con evidenza che la domanda non ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.

Il petitum effettivo è il solo accertamento della causa di servizio delle patologie, funzionale alla futura richiesta di pensione privilegiata ordinaria. Su questa domanda la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti.

L’eccezione è quindi rigettata perché infondata. La Corte ha disposto con separata ordinanza in merito all’istruzione probatoria e al prosieguo del giudizio, riservando al definitivo la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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