Concessionario privato, diniego di discarico e riscossione negligente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 70 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non è un’azione demolitoria di annullamento del provvedimento amministrativo, ma ha ad oggetto la fondatezza del diritto dell’ente alla riscossione delle quote inesigibili secondo l’art. 20, d.lgs. n. 112/1999: i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il diniego è legittimo quando la gestione del carico si rivela disordinata, episodica e frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause che incidono sulla prescrizione e sull’efficacia dell’azione di recupero, non essendo provata la possibilità di una utile prosecuzione della riscossione. Il concessionario subentrato per cessione di ramo d’azienda risponde anche dell’attività svolta in modo non proficuo dai precedenti affidatari. In caso di proposizione e rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, restando esclusa la riduzione a un ottavo.
Il Fatto
Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra un ente locale e la società concessionaria incaricata della riscossione dei suoi crediti. L’ente aveva avviato una verifica su 142 partite affidate, contestando la mancata protratta riscossione, e aveva adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, sostenendo vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, in forza delle norme della legge finanziaria per il 2015 che avevano differito i controlli secondo il meccanismo dello scalare inverso.
La vicenda è stata sospesa in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che hanno escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria ai concessionari di natura privata, con ritorno alla normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Riassunti i giudizi, la Sezione ha deciso con la sentenza n. 69/2023 la partita relativa ad altro debitore; il presente giudizio riguarda un distinto carico, riferibile a ruoli 2003 per ICI e oneri aggiuntivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando integralmente la precedente pronuncia, ribadisce la natura del giudizio contabile ad istanza di parte: esso non è diretto ad annullare il diniego, ma a verificare la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Ne discende che i vizi del procedimento amministrativo assumono rilievo solo nella misura in cui incidano sull’esistenza di quel diritto.
Nel merito, la Corte riconosce il contesto di disordine organizzativo e gestionale che ha caratterizzato la riscossione dei crediti locali e che ha indotto il legislatore a disporre proroghe e rinvii dei controlli. Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni della Corte costituzionale n. 51/2019 sull’esposizione in bilancio come bene pubblico e sull’incompatibilità con essa di meccanismi di lunghissima dilazione, il Collegio valuta il diligente adempimento del concessionario.
La documentazione prodotta rivela un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, diluita nel tempo e scarsamente efficace. Le verifiche patrimoniali sono intervenute a distanza di anni dalla notifica della cartella; tra gli avvisi di intimazione è trascorso un termine superiore a quello prescrizionale; nulla è emerso sugli esiti dell’iscrizione ipotecaria. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per una utile prosecuzione della riscossione, che non ha dato esiti.
Integra autonoma causa di perdita del diritto al discarico anche la mancata notificazione della cartella, imputabile al concessionario, nei termini dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999. Irrilevante è la sopravvenuta disciplina sulla rottamazione dei crediti, poiché la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dalla inidoneità delle azioni compiute.
Quanto al quantum, la Corte esclude la riduzione a un ottavo, prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 solo per la definizione agevolata entro novanta giorni: chi propone ricorso e lo vede rigettato deve l’importo pari a un terzo, venendo meno la ratio del beneficio, legata alla definizione immediata della controversia. Il ricorso è respinto e, per la complessità del quadro normativo, le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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