Difetto di giurisdizione contabile sulle pensioni di dipendenti di case di cura (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 115 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni sussiste solo quando il trattamento gravа, in tutto o in parte, direttamente sul bilancio dello Stato, oppure quando una legge speciale la attribuisca espressamente al giudice contabile. Non basta, a tal fine, la natura pubblica o privata dell’ente di provenienza del pensionato, né l’assunzione del solo onere contributivo da parte di un’amministrazione statale. Il rapporto di servizio che lega una struttura privata convenzionata al Servizio Sanitario Nazionale rileva esclusivamente ai fini dell’eventuale danno erariale e non attrae alla giurisdizione contabile la materia pensionistica dei dipendenti della struttura. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, sulla domanda di riscatto del diploma professionale ai fini pensionistici.
Il Fatto
Il ricorrente è dipendente, con qualifica di capo sala, di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, presso cui presta servizio dal 1984. In data 01.04.2021 ha presentato all’INPS domanda di riscatto del diploma di infermiere professionale conseguito nel 1984, chiedendo il riconoscimento dell’intero corso di studi ovvero, in subordine, del solo biennio corrispondente al corso.
L’INPS ha rigettato l’istanza, ritenendo il ricorrente privo del diploma di istruzione secondaria superiore. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, invocando la giurisprudenza sul rapporto di servizio e sul danno erariale per fondare la giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dagli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 e dall’art. 18 cod. giust. cont., che devolvono alla giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico, totale o parziale, dello Stato. Restano escluse le controversie sui trattamenti erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del bilancio dell’INPS e non dello Stato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4854/2021.
Il presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato va inteso in senso contabilistico, quale imputazione al bilancio statale della spesa previdenziale. Non è sufficiente l’assunzione del solo onere contributivo da parte di un’amministrazione statale per un dipendente iscritto ad autonoma gestione previdenziale. Il discrimine non risiede nella natura pubblica o privata dell’ente di provenienza, ma nella sussistenza di una specifica disposizione di legge che attribuisca la materia al giudice contabile.
Nel caso concreto, il ricorrente è dipendente di una casa di cura privata e ha svolto servizio per strutture private, con trattamento pensionistico a carico della gestione privata INPS. Non sussiste alcuna norma speciale in deroga alla giurisdizione ordinaria. Il ricorrente versa i contributi nell’AGO, circostanza che la stessa difesa dell’Istituto ha evidenziato.
La Corte respinge l’argomento fondato sulla giurisprudenza in tema di rapporto di servizio. La giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativo-contabile, disciplinata dalle leggi 14 gennaio 1994, nn. 19 e 20, è cosa diversa dalla giurisdizione pensionistica. Il rapporto di servizio che lega la casa di cura al Servizio Sanitario Nazionale sussiste ai soli fini di eventuali danni erariali, non a fini pensionistici.
Ne consegue il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il ricorrente dovrà riassumere la domanda nel termine perentorio di legge, secondo il meccanismo della translatio iudicii, restando ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese di lite sono integralmente compensate per la complessità delle questioni e le pregresse incertezze giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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