Causa di servizio e ascrizione tabellare nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 41 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non è strutturato come rimedio impugnatorio: non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi, ma all’accertamento del diritto a pensione in relazione al rapporto pensionistico. La giurisdizione contabile è esclusiva ed estesa a tutte le questioni inerenti l’an ed il quantum della pensione, compresa la sola domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato futuro. I vizi procedimentali o provvedimentali non assumono autonoma rilevanza, salvo che incidano sull’an o sul quantum del diritto. La pensione privilegiata è concessa a duplice condizione: ascrivibilità delle patologie a una delle categorie delle tabelle annesse al d.P.R. n. 834/1981 e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del CVCS. Il nesso causale o concausale efficiente e determinante va provato dal ricorrente anche per le infermità a eziologia multifattoriale, non operando presunzioni astratte.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio dal 1993 e ancora in attività, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre patologie, con iscrizione alla tabella A, in relazione alle istanze del 30 settembre 2013, 14 dicembre 2015 e 14 febbraio 2017.
Il Ministero della giustizia aveva respinto le domande con i decreti del 22 maggio 2015, del 18 ottobre 2019 e del 9 dicembre 2019, conformandosi ai pareri delle Commissioni mediche e del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il ricorrente ha impugnato i decreti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo l’annullamento degli atti presupposti e l’accertamento del diritto. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il giudizio pensionistico non è rimedio impugnatorio, ma tende all’accertamento del diritto a pensione: la giurisdizione contabile è esclusiva e copre tutte le questioni sull’an e sul quantum. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 5467 del 2009, n. 4325 del 2014, n. 1306 del 2017 e n. 12903 del 2021, il giudice afferma la giurisdizione contabile anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, presupposto del trattamento privilegiato.
Sul piano sostanziale, il giudice ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011, ha abrogato gli istituti della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, ma la deroga espressa ha mantenuto il diritto per il personale del comparto sicurezza. Si applicano quindi l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede l’ascrivibilità a una categoria delle tabelle, e l’art. 64, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne sono causa o concausa efficiente e determinante. Per il rinvio dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 461/2001, si utilizzano le tabelle A, B, E ed F allegate al d.P.R. n. 834/1981.
La Corte sottolinea la ripartizione dei compiti: la CMO compie la diagnosi e determina la data di stabilizzazione; il CVCS è l’unico organo competente a esprimere il giudizio definitivo sull’eziologia professionale, ed è vincolante per l’amministrazione. Sul nesso causale, richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il giudice ribadisce che fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante se hanno contribuito in misura prevalente a determinare l’effetto dannoso, sì che in loro assenza l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Non basta l’occasione, né rilevano i disagi connaturati a qualsiasi attività lavorativa. L’onere della prova grava sul ricorrente anche per le infermità multifattoriali.
Esperita la consulenza tecnica dell’UML del Ministero della salute, con visita diretta del ricorrente, il giudice accoglie parzialmente il ricorso. Il parere, adeguatamente motivato e immune da vizi logici, ha ritenuto dipendenti da causa di servizio, quanto meno in via concausale, la patologia della spalla destra — già riconosciuta — ascritta alla tabella A, ottava categoria per analogia, e le ernie discali multiple cervico-lombari, ascritte alla tabella B. La Corte accerta pertanto il diritto al riconoscimento della causa di servizio ai soli fini del futuro trattamento pensionistico. Compensa integralmente le spese di lite, in ragione dell’accoglimento solo parziale e della complessità del giudizio.
Nota della Redazione
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