Ammissibile ricorso per accertamento causa di servizio ai fini pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 68 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato, in ragione del carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento della materia. Ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio. La previa decisione amministrativa costituisce nel giudizio pensionistico dinanzi al giudice contabile una questione pregiudiziale processuale fondante, poiché riceve tutela giurisdizionale solo l’interesse pensionistico concreto e attuale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico in servizio, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di due infermità e della loro ascrivibilità tabellare, in vista del futuro trattamento pensionistico privilegiato, chiedendo l’annotazione nello stato di servizio. A fondamento ha dedotto un’attività operativa di polizia giudiziaria svolta senza adeguata formazione, con pressioni e intimidazioni esterne, e successivi comportamenti vessatori dei superiori gerarchici.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio e il Ministero della difesa avevano dichiarato le infermità non dipendenti da causa di servizio. Il Ministero resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF. L’INPS, integrato il contraddittorio, ha rilevato l’assenza di un trattamento previdenziale in essere e della relativa domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando Cass., Sez. un., n. 5467/2009 e Cass., Sez. un., n. 1306/2017, afferma che è devoluta alla Corte dei conti tanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, quanto la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato. Il petitum sostanziale espone un chiaro rapporto di strumentalità tra l’accertamento delle infermità e la prestazione previdenziale futura.

Quanto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF, la Corte osserva che il parere del CVCS ha natura endoprocedimentale e, come tale, è sfornito di attitudine immediatamente lesiva, richiamando Sez. I, n. 355/2021. L’integrazione non è pertanto necessaria.

Il giudice esamina poi, anche d’ufficio, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto. Ricorda che la pronuncia sulla giurisdizione non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., con conseguente autonomia della valutazione circa la concreta esistenza e azionabilità del diritto (Cass., Sez. un., n. 102/2001). Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di aver presentato domanda di pensione, ma agisce per l’accertamento della causa di servizio e dell’ascrivibilità tabellare in relazione alla futura pensione privilegiata.

La Corte richiama il principio per cui nella materia delle pensioni pubbliche riceve tutela giurisdizionale solo l’interesse pensionistico concreto e attuale (Sez. Sicilia, n. 439/2020; Sez. Liguria, n. 110/2022) e che il contenzioso presuppone, a pena di inammissibilità, che sulla domanda si sia provveduto in sede amministrativa ovvero sia trascorso il termine di legge dalla diffida. La previa decisione amministrativa rappresenta una questione pregiudiziale processuale fondante (Sez. Lombardia, n. 72/2018).

Il giudice aderisce quindi a Sezioni riunite n. 12 del 2023, che ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio. Le amministrazioni resistenti non hanno offerto motivi per discostarsene. Il ricorso è pertanto ammissibile; con separato provvedimento sono impartite le disposizioni per l’ulteriore istruttoria, e le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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