Compensi aggiuntivi al personale comunale: no alle quote dell’avanzo di liquidazione senza atti formali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 203 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, sancito dagli artt. 24, comma 3, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, osta al riconoscimento di compensi aggiuntivi in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale che ne disciplini presupposti, limiti e modalità di attribuzione. Ne consegue che non è giuridicamente ammissibile destinare al personale comunale quote dell’avanzo derivante dalla liquidazione di un ente pubblico, sulla base della sola relazione del Liquidatore e in assenza di preventivi atti formali di incarico, di preventiva costituzione del fondo per il trattamento accessorio e di specifica disciplina nell’ambito della contrattazione integrativa. Tanto più ove le prestazioni risultino già integralmente eseguite, assumendo il compenso natura sostanzialmente premiale e non incentivante.
Il Fatto
Il Comune di Lesmo ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia un parere in merito alla legittimità di destinare al personale comunale una quota dell’avanzo derivante dalla liquidazione dell’Unione dei Comuni di Lesmo e Camparada. La somma, trasferita all’ente dal Liquidatore, era stata da quest’ultimo qualificata come destinabile al fondo incentivante del personale che avrebbe collaborato alle attività liquidatorie.
L’istante ha rappresentato che non risultavano adottati atti formali di conferimento di specifici incarichi, che non era stata attivata alcuna procedura di contrattazione decentrata e che le somme non erano confluite nel fondo delle risorse decentrate. Le attività cui si sarebbe riferito il compenso risultavano, inoltre, già integralmente eseguite.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente dichiarato ammissibile la richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco pro-tempore, sia sotto il profilo oggettivo, vertendo il quesito sul trattamento economico accessorio del personale dipendente e sui limiti di utilizzo di risorse pubbliche a tal fine destinate.
Nel merito, la risposta è negativa. La Corte richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, in forza del quale il trattamento economico può essere determinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa. Gli emolumenti aggiuntivi con funzione incentivante costituiscono deroghe eccezionali a tale principio e sono pertanto soggetti a stretta interpretazione, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza contabile.
L’attribuzione di compensi ulteriori rispetto al trattamento ordinario può ritenersi ammissibile esclusivamente in presenza di una specifica previsione normativa o contrattuale che ne disciplini presupposti, limiti, modalità di finanziamento e criteri di attribuzione. Nel caso di specie difetta una base normativa che consenta il riconoscimento di compensi correlati alle attività di supporto amministrativo alla liquidazione dell’Unione, né risulta rinvenibile alcuna disposizione della contrattazione che consenta l’istituzione di un autonomo trattamento incentivante finanziato mediante quote dell’avanzo. Parimenti assente risulta ogni regolare costituzione del fondo per il trattamento accessorio.
La Corte attribuisce particolare rilievo alla circostanza che le prestazioni lavorative risultino già integralmente eseguite: l’attribuzione delle somme verrebbe ad assumere una funzione sostanzialmente premiale o remunerativa ex post e non già incentivante in senso proprio. Gli istituti derogatori al principio di onnicomprensività richiedono, invece, una preventiva programmazione delle attività e degli importi incentivabili, non essendo consentiti riconoscimenti successivi e discrezionali. La relazione del Liquidatore, pur indicando una quota dell’avanzo come “destinabile”, non costituisce fonte normativa né atto idoneo a derogare ai vincoli pubblicistici, né può autonomamente determinare l’insorgenza di obbligazioni retributive a carico dell’ente.
Conseguentemente, la Sezione ha disposto la trasmissione della deliberazione alla Procura regionale per le valutazioni di competenza in ordine ad eventuali profili di danno erariale, escludendo l’applicazione della esimente di cui all’art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1. Le somme trasferite al Comune devono ritenersi definitivamente acquisite al bilancio comunale quali ordinarie risorse finanziarie prive di vincolo specifico di destinazione al personale, salva la loro eventuale utilizzazione secondo le ordinarie regole contabili e di bilancio.
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Nota della Redazione
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