Deroga all’invarianza del salario accessorio e tetto di spesa complessivo (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 89 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, costituisce una deroga espressa al vincolo di invarianza della spesa per il trattamento accessorio del personale previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e, pertanto, di stretta interpretazione. L’adeguamento del limite ivi consentito, finalizzato a garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, opera esclusivamente in caso di nuove assunzioni. L’operazione di adeguamento deve essere condotta con riferimento alla spesa complessiva destinata alla contrattazione integrativa, e non alle singole categorie di personale, dovendo la norma derogatoria muoversi nello stesso campo di applicazione della disposizione derogata. Resta comunque fermo il rispetto degli altri vincoli di contenimento della spesa di personale, tra cui l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, salva espressa deroga.
Il Fatto
Il Comune di Triggiano, in persona del Sindaco, ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, volta a conoscere la corretta interpretazione dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019. L’istanza, articolata in tre quesiti, riguardava l’adeguamento del fondo per il salario accessorio a seguito di nuove assunzioni, per garantire l’invarianza del tetto del valore medio pro-capite riferito al 2018. In particolare, l’ente chiedeva se l’aumento dovuto alle nuove assunzioni rendesse obbligatorio lo stanziamento in bilancio, se l’adeguamento dovesse essere calcolato per singole categorie di personale o sulla spesa complessiva, e se i tre quesiti fossero assorbiti da una soluzione unitaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, in conformità ai principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG. La mancata operatività del C.A.L. in Regione Puglia, infatti, non preclude l’attivazione della funzione consultiva, legittimando gli organi rappresentativi dell’ente locale. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti sono stati considerati ammissibili in quanto vertenti sull’interpretazione di una norma che statuisce una deroga a un vincolo di finanza pubblica, materia riconducibile alla contabilità pubblica in senso dinamico, come delineato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 pone il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio, stabilendo che l’ammontare complessivo delle risorse annuali non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Si tratta di una norma cogente e di stretta interpretazione, inserita nel più ampio quadro di contenimento della spesa per il personale. Il legislatore ha poi attenuato tale rigido vincolo con l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che consente l’adeguamento del limite in aumento o in diminuzione per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018 del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
La Sezione ha precisato che la richiesta del Comune, pur citando il comma 1 dell’art. 33, deve essere riferita al comma 2 della medesima norma, essendo quest’ultima la disposizione rivolta agli enti locali, mentre il primo comma è indirizzato agli enti regionali. La norma derogatoria, consentendo l’adeguamento del trattamento accessorio in caso di nuove assunzioni, si muove necessariamente nello stesso campo di applicazione della disposizione derogata. Ne consegue che il tetto di spesa deve essere considerato come complessivo, riferito all’insieme delle risorse destinate alla contrattazione collettiva e non alle singole categorie di personale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, ivi inclusa la Sezione di controllo per la Puglia nella delibera 27/2019/PAR.
Quanto al quesito relativo all’obbligatorietà dello stanziamento in bilancio delle risorse derivanti dalle nuove assunzioni, la Corte ha rilevato come qualsivoglia spesa debba trovare copertura negli strumenti contabili, trattandosi di spesa di personale soggetta alla programmazione prevista dalla legge. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul rispetto del cogente regime vincolistico di cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006 in materia di contenimento della spesa di personale, che trova applicazione in quanto non espressamente derogato. Infine, ha dichiarato assorbito il terzo quesito alla luce delle conclusioni raggiunte sui primi due profili.
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Nota della Redazione
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