Inammissibile il ricorso collettivo per genericità delle posizioni pensionistiche (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 239 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo proposto da una pluralità di pensionati è inammissibile quando difetta la compiuta allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi idonei a definire gli esatti termini della controversia. Ciò che legittima l’azione congiunta è la identità di situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi; presupposti che non sussistono quando le posizioni pensionistiche siano differenziate per importo e decorrenza e i provvedimenti impugnati siano distinti per ciascun ricorrente. Il giudice non può sostituirsi alle parti nel reperire la documentazione probatoria né emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalla posizione dei singoli ricorrenti. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in modo generico, senza indicare quale lettera e quale numero delle disposizioni censurate si assumano illegittimi, sono inammissibili.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici di importo asseritamente rilevante ai fini della riduzione della perequazione, hanno chiesto di accertare il proprio diritto alla integrale rivalutazione della pensione a decorrere dal 2026 per l’anno 2023 e dal 2027 per l’anno 2024, con condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme maturate e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione.

In via subordinata i ricorrenti hanno prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU. L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, non consentendo la documentazione prodotta di individuare l’esatta situazione previdenziale e la pretesa di ciascuno.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso collettivo risulta proposto da ventitré pensionati dei quali sono indicati i soli dati anagrafici, mentre è carente l’esatta individuazione delle posizioni previdenziali e, quindi, l’ipotizzata omogeneità sia per decorrenza del trattamento sia per importo mensile lordo.

Neanche gli atti depositati in allegato offrono un adeguato supporto probatorio: le posizioni previdenziali non sono evincibili dai cedolini allegati, che non consentono di individuare, per ciascun ricorrente, la situazione e la pretesa fatta valere, tenuto conto delle norme censurate. Non è stata individuata la posizione maturata da ciascuno al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, con la conseguente riconducibilità alle diverse ipotesi individuate nella normativa.

Anche le questioni di legittimità costituzionale risultano generiche in termini di rilevanza e fondatezza, poiché non si precisa quale sia la lettera a) o b) dei commi censurati, né il relativo numero 1, 2, 3, 4 o 5 previsto dalla lettera b). Il ricorso si sofferma quasi esclusivamente sulle questioni di costituzionalità, senza differenziare le posizioni previdenziali, ipotizzando un effetto trascinamento della perdita di potere d’acquisto.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa e contabile secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza dei requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi (Cons. Stato n. 5378 del 2024; Cons. Stato n. 9029 del 2023). Nel caso di specie i provvedimenti impugnati, peraltro non allegati né depositati, sono distinti per ciascun ricorrente e le posizioni appaiono differenziate per importo e decorrenza.

Le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni del ricorso. L’insufficiente allegazione preclude di entrare nel merito, non potendo il giudice emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere per il principio di gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della legge n. 533/1973; le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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