Nomina del direttore generale ARPA Sicilia e insussistenza della colpa grave dell’Assessore (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 44 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per la nomina del direttore generale di un ente strumentale regionale, la colpa grave non è configurabile quando il quadro normativo di riferimento si presenti di dubbia applicazione, per la coesistenza di una disciplina speciale di settore e della legislazione regionale sugli enti strumentali, e quando difetti il nesso di causalità tra la condotta dell’organo politico e il pregiudizio contestato. La scelta del direttore generale, in presenza di una procedura bifasica, ha carattere fiduciario e si fonda su un rapporto intuitu personae; l’accertamento del possesso dei requisiti professionali è rimesso a una commissione di esperti, con la conseguenza che l’eventuale carenza dei requisiti non è automaticamente ascrivibile a colpa grave dell’Assessore. La circolare regionale, avendo rilevanza interna, non è idonea a fondare di per sé il giudizio di colpa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio l’Assessore regionale pro tempore, contestandogli di avere nominato il direttore generale dell’ARPA Sicilia con decorrenza dal 14 agosto 2017, in assenza dei requisiti di legge. Il presunto danno erariale, pari a euro 462.175,04, corrispondeva alla retribuzione percepita dall’incaricato.
Secondo l’accusa, la nomina aveva disatteso la procedura prevista per le nomine apicali degli enti regionali, era stata conferita a soggetto privo dei requisiti e non era stato richiesto il previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana. La Sezione giurisdizionale di primo grado ha assolto il convenuto per insussistenza dell’elemento soggettivo. La Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello muove dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione lavoro, n. 246 del 2022, che in riforma della pronuncia di primo grado aveva respinto il ricorso di un altro partecipante alla selezione. Da tale decisione i giudici contabili traggono la conferma della natura para-concorsuale della procedura, articolata in una prima fase di verifica dei requisiti e in una seconda fase di scelta fiduciaria.
Sul primo motivo, relativo alla omessa pronuncia, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure si sia confrontato con la domanda attorea, pur richiamando la sentenza del giudice ordinario, e abbia qualificato il requisito esperienziale come di dubbia applicazione alla luce di un quadro normativo speciale e non univoco. Il non liquet non è ravvisabile.
Quanto alla asserita errata valutazione delle prospettazioni attoree, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19668 del 2020 e n. 6455 del 2020: la scelta del direttore generale, in una procedura non concorsuale, resta essenzialmente fiduciaria tra i candidati ritenuti idonei dalla commissione. Spettava dunque alla commissione di esperti accertare la comprovata esperienza in materia di protezione ambientale, non all’Assessore.
Il Collegio valorizza inoltre il quadro normativo ed interpretativo dell’epoca, nel quale l’ARPA Sicilia era pacificamente assimilata a un ente del settore sanitario; solo con la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2018 tale qualificazione è mutata. La circolare regionale n. 59816/T del 2015, avendo rilevanza interna e non vincolante, non è idonea a fondare la colpa.
Quanto alla mancata comunicazione alla Presidenza della Regione e alla violazione del dovere di astensione, i rilievi sono dichiarati tardivi e comunque non fondati: il carattere fiduciario della nomina consente la scelta anche in ragione di pregressi legami professionali o personali. L’appello è pertanto rigettato, con conferma dell’assoluzione e condanna della Procura alle spese, liquidate in euro 5.000,00.
Nota della Redazione
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