Revoca della pensione di inabilità fondata su rivalutazione sanitaria irrituale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 14 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della pensione di inabilità legittimamente riconosciuta è illegittima quando l’Istituto previdenziale la fondi su un nuovo accertamento sanitario che, da un lato, risulti ingiustificato sul piano procedimentale rispetto a un precedente giudizio di inabilità permanente e, dall’altro, non si esprima sul pregresso limitandosi a valutare l’attualità delle condizioni di salute. Il sintetico riferimento a un verbale della Commissione medica superiore, non supportato dalla produzione del documento né dall’esposizione delle relative ragioni né dalla pertinenza del procedimento penale a carico del Presidente della Commissione che aveva valutato l’interessata, è insufficiente a inficiare il giudizio medico-legale posto a fondamento della prestazione. Una volta concluso l’iter di riconoscimento, il cittadino non ha alcun ulteriore onere di conservazione della documentazione medica, la cui assenza non vale di per sé a dimostrare un miglioramento o una guarigione clinica.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, era titolare di una pensione diretta di inabilità, liquidata a decorrere dal 10 giugno 2015 sulla base di un giudizio di inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio, espresso dalla competente Commissione medica di verifica. Nel 2022 veniva invitata a una nuova visita; il verbale del 26 ottobre 2022 dava atto di una rivalutazione risalente al 31 marzo 2016 da parte della Commissione medica superiore e la qualificava “inabile per anzianità”, rilevando il buon compenso delle patologie e l’assenza di documentazione attestante il percorso diagnostico-terapeutico nel periodo intercorrente.

Con comunicazione dell’8 febbraio 2023 l’INPS avviava la procedura di annullamento del trattamento pensionistico, richiamando un procedimento penale a carico del Presidente della Commissione che aveva valutato l’interessata nel 2015. A decorrere dal marzo 2023 la pensione di inabilità veniva sospesa, con attribuzione a domanda della pensione ordinaria di vecchiaia. Con raccomandata del 9 gennaio 2024 l’Istituto comunicava la revoca del trattamento di inabilità e determinava un indebito lordo di 61.403,04 euro, ridotto a netti 36.436,91 euro previa compensazione. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene accolto nei limiti che seguono. La Corte muove dalla qualificazione della prestazione, riconducendola all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, essendo l’interessata stata ritenuta nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Quel giudizio, espresso nel giugno 2015, costituisce il titolo del diritto.

Il percorso di revoca viene scrutinato nei suoi passaggi. L’iter prende avvio dalla lettera del 29 luglio 2022 con cui la ricorrente, senza alcuna spiegazione, è nuovamente invitata a visita. Il verbale del 26 ottobre 2022 richiama un presunto verbale della Commissione medica superiore del 31 marzo 2016, recante un giudizio di non condivisibilità per carenza documentale, e qualifica l’interessata inabile per anzianità. La Commissione, dunque, esprime una valutazione medica esclusivamente per l’attualità.

Sul pregresso il verbale si limita a constatare l’assenza di documentazione sanitaria attestante il percorso diagnostico-terapeutico. La Corte reputa la circostanza irrilevante: concluso l’iter di riconoscimento, il cittadino non ha alcun ulteriore onere di conservazione della documentazione medica, che potrebbe anche non sussistere, senza che ciò sia di per sé indice di miglioramento o guarigione clinica. Il riscontrato miglioramento delle condizioni di salute nell’ottobre 2022 è parimenti non rilevante, poiché in quel momento la valutazione espressa era di inabilità per anzianità, senza alcun giudizio sull’effettiva inabilità psicofisica.

L’unico rilievo di merito potrebbe derivare dal giudizio della Commissione medica superiore. Esso, tuttavia, è richiamato in modo sintetico e non è supportato né dalla produzione del relativo verbale, né dall’esposizione delle ragioni che avrebbero indotto la Commissione medica nel 2022 a chiedere una revisione, né dalla natura del procedimento penale relativo al Presidente della Commissione che aveva valutato la ricorrente nel 2015, rimasta del tutto estranea a quel procedimento.

Tale riferimento è dunque insufficiente a inficiare il giudizio medico-legale che ha fondato il riconoscimento della pensione di inabilità. Il diritto continua a trovare legittimo fondamento nel verbale del giugno 2015. La Corte dichiara pertanto illegittimo il provvedimento di revoca e condanna l’Istituto a restituire quanto indebitamente trattenuto. Respinge invece la domanda di pagamento di 12.490,89 euro a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo dal 12 agosto 2018 al 28 febbraio 2023, non adeguatamente sviluppata dalla difesa quanto alla cumulabilità o alternatività dei trattamenti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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