Nessun automatismo nella causa di servizio per uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 1 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, l’accertamento non può fondarsi su automatismi legati alla mera prestazione di servizio in teatro operativo estero. Il giudice contabile, pur potendo valorizzare il criterio del più probabile che non e la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, non può prescindere dalla prova, anche solo indiziaria ma obiettivamente riscontrata, dell’esposizione del militare ad agenti nocivi e della loro idoneità eziologica o concausale. Il nesso causale o concausale rileva solo se efficiente e determinante, non se il servizio costituisce mero momento liberatore di una patologia che sarebbe comunque insorta. La tradizionale ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. resta ferma, non configurandosi alcuna presunzione legale a carico dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, erede di un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri deceduto per mieloma multiplo con lesioni ossee diffuse e shock cardiogeno, ha impugnato il decreto del Comando Generale dell’Arma del 2 marzo 2017 e il conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che avevano negato la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. La domanda, presentata nel 2015, si fondava sull’asserita esposizione del militare, durante missioni svolte in Bosnia-Erzegovina, a uranio impoverito, metalli pesanti e altri agenti inquinanti, con conseguente genesi o concausa della patologia tumorale.
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la futura pensione privilegiata, oltre all’ascrizione della menomazione alla Tabella A, categoria prima. Si è costituito il Comando Generale dell’Arma, eccependo il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per carenza di interesse, e nel merito la legittimità del provvedimento adottato in conformità al parere tecnico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto organo medico-legale che rende pareri di natura endoprocedimentale, privi di efficacia lesiva autonoma rispetto al provvedimento conclusivo dell’Amministrazione attiva. Ha poi confermato, richiamando la precedente ordinanza istruttoria, la sussistenza della giurisdizione contabile, dell’interesse ad agire e del presupposto della previa domanda amministrativa, trattandosi di azione di mero accertamento strumentale al futuro trattamento pensionistico di privilegio.
Nel merito, la Corte ha disposto consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che ha escluso ogni nesso causale o concausale tra le missioni e la neoplasia. Il collegio peritale ha rilevato l’assenza di qualsiasi monitoraggio oggettivo della contaminazione dei luoghi al tempo della presenza del militare, il difetto del criterio cronologico-temporale, la bassa radiotossicità dell’uranio impoverito e l’assenza di validazione scientifica di un nesso causale diretto con patologie neoplastiche ematologiche. Il servizio si è svolto, peraltro, a distanza di anni dalla conclusione delle operazioni belliche.
Il giudice ha ritenuto il parere completo, immune da vizi logici e coerente con i dati statistico-probabilistici, facendolo proprio per relationem. Ha respinto la tesi dell’inversione dell’onere probatorio, ribadendo che non ricorre alcuna presunzione legale e che la tradizionale ripartizione ex art. 2697 cod. civ. resta applicabile. Le controdeduzioni del consulente di parte, giudicate generiche e prive di riscontro documentale, non hanno inficiato la relazione tecnica.
Ha inoltre escluso che i disagi del servizio (turni, condizioni climatiche avverse, pasti irregolari) possano assurgere a fattori carcinogenetici, e ha confermato che la patologia sarebbe insorta comunque, indipendentemente dall’attività svolta. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese e nessun onere per il contributo unificato, stante la gratuità del processo pensionistico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.