Diritto a pensione privilegiata per sinusopatia dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 64 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, accertata in via istruttoria la dipendenza della patologia da causa di servizio e la sua ascrizione tabellare, il giudice contabile dichiara il diritto al trattamento di privilegio dalla data di cessazione dal servizio. L’art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973 non osta all’accoglimento quando la domanda sia stata presentata al momento del collocamento in congedo. L’Istituto previdenziale non può respingere l’istanza recependo una valutazione della commissione medica che esorbiti dai compiti a essa assegnati dall’art. 6 d.p.r. n. 461/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo su richiesta, presentava all’Inps domanda di pensione privilegiata ordinaria. La commissione medica ospedaliera, con proprio verbale, accertava l’idoneità all’ottenimento del trattamento, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata.
Con determinazione dirigenziale, l’Istituto respingeva l’istanza ritenendo la patologia non imputabile a causa di servizio. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il lavoratore adiva la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la condanna dell’Inps alla corresponsione della pensione privilegiata, con arretrati e accessori.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è incentrato sulla valutazione del diritto alla pensione privilegiata per la patologia oggetto di causa, la cui connessione causale con il servizio prestato era già stata oggetto di accertamento medico positivo. L’Istituto aveva invece concluso il procedimento con un provvedimento di diniego, recependo senza il rituale passaggio per il Comitato di verifica delle cause di servizio la valutazione della commissione medica.
La Corte rileva che tale valutazione, valorizzando una precedente domanda di equo indennizzo, aveva inopinatamente formalizzato la tardività dell’istanza oggetto del procedimento. Alla luce del quadro regolatorio di riferimento, e in particolare dell’art. 6 d.p.r. n. 461/2001, tale vaglio non spettava alla commissione.
Quanto al profilo temporale, l’art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973 stabilisce che la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, essendo stata la domanda presentata al primo giorno di collocamento in congedo. La questione andava affrontata nel procedimento, tanto più che esso era proseguito con il prescritto accertamento medico, ancora una volta positivo.
Assume rilievo decisivo il nuovo accertamento medico disposto in via istruttoria nel giudizio, che ha definitivamente confermato la sussistenza della patologia, la sua riconducibilità al servizio prestato e l’ascrizione alla 8^ categoria di tabella A, meritevole di trattamento pensionistico di privilegio. Non ravvisandosi alcun profilo di insufficienza o contraddittorietà in tale accertamento, la Corte dichiara il diritto al corrispondente trattamento.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria del diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria della Tabella A dalla data di cessazione dal servizio, condanna dell’Istituto all’erogazione dei ratei pregressi con interessi legali e rivalutazione monetaria, e condanna solidale dell’Inps e dell’Arma dei Carabinieri alle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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