Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74% e domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 352 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, spetta a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione. Il presupposto dell’azione non è l’istanza amministrativa volta all’accertamento dell’invalidità superiore al 75% in costanza di attività lavorativa, che è cosa diversa dall’accertamento del diritto a pensione. Esso va ravvisato nell’istanza rivolta alla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile presso l’INPS, il cui accoglimento integra il requisito richiesto dalla legge. Accertata in via tecnica la riduzione della capacità lavorativa, il beneficio decorre dalla data della domanda amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 388/2000, previo accertamento di un’invalidità pari o superiore al 74%. L’INPS si è costituito eccependo il difetto della domanda in via amministrativa e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La questione centrale riguarda l’individuazione del titolo che legittima l’azione: se occorra una specifica istanza amministrativa rivolta all’accertamento dell’invalidità in costanza di rapporto di lavoro, o se sia sufficiente l’istanza già presentata alla Commissione Medica per l’invalidità civile. Il giudice unico ha ritenuto sussistente il presupposto processuale e, nel merito, ha accolto la domanda.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione di difetto della domanda amministrativa, il giudice richiama il principio affermato dalla Cassazione n. 30636/2022 e dalla Cassazione n. 15/2023: il diritto alla maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 spetta al lavoratore a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione.
Il giudice chiarisce che la domanda amministrativa avente ad oggetto l’accertamento dell’invalidità superiore al 75% in costanza di attività lavorativa è cosa diversa dall’accertamento del diritto a pensione. Ne deriva che l’assenza di una specifica istanza rivolta a quest’ultimo accertamento non integra alcuna carenza di domanda amministrativa.
Nel caso concreto, la ricorrente aveva già chiesto e conseguito, con verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 75%. Il presupposto dell’azione è dunque ravvisato nell’istanza rivolta alla Commissione Medica presso l’INPS, con conseguente insussistenza dell’eccezione.
Nel merito, il giudice fonda l’accoglimento sulla CTU versata in atti, che costituisce parte integrante della sentenza. Da essa si evince che la ricorrente, affetta dalle patologie indicate nel parere tecnico, è invalida con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa.
Il beneficio della contribuzione figurativa va pertanto riconosciuto a decorrere da tale data, nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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