Indebito su pensione di reversibilità: recupero tardivo e buona fede del percipiente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 32 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di pensione di reversibilità per superamento dei limiti reddituali di cui alla Tabella F, l. n. 335/1995 è ammesso, entro il termine annuale di provvisorietà della liquidazione automatizzata, a prescindere dall’elemento soggettivo del percipiente. Decorso tale termine, il recupero resta possibile solo ove risulti un contegno del beneficiario contrario a buona fede, non essendo sufficiente l’errore imputabile all’inerzia dell’Amministrazione. Il beneficiario che abbia assolto all’onere di comunicazione reddituale mediante la dichiarazione presentata all’Amministrazione finanziaria non può essere destinatario di recuperi tardivi, con conseguente irripetibilità dell’indebito e diritto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali ma senza rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento di reversibilità, ha impugnato le comunicazioni con cui l’Inps aveva recuperato un indebito complessivo di euro 5.015,79, riferito agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per superamento dei limiti di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario. Il recupero traeva origine dalle verifiche effettuate nell’ambito delle campagne RED.
Il ricorrente ha dedotto di aver sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi, di aver assolto ogni onere di comunicazione e di non aver mai tenuto condotte idonee a integrare il dolo, sostenendo la irripetibilità delle somme di natura previdenziale e la decadenza dal potere di riscossione per le annualità più risalenti. L’Inps, costituendosi, ha invocato la connotazione puramente oggettiva del recupero, riconducendolo all’art. 2033 c.c., e la natura provvisoria delle liquidazioni automatizzate.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni ricostruisce la disciplina dei limiti di cumulabilità tra trattamento di reversibilità e redditi del beneficiario, richiamando l’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e la Tabella F. L’applicazione di tali limiti implica accertamenti e revisioni di carattere generale e periodica, senza adozione di provvedimento formale, secondo le coordinate fissate dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM.
Da tali coordinate deriva che l’Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni automatizzate, la cui provvisorietà esclude qualsiasi affidamento del beneficiario e rende irrilevante la buona fede. Il criterio di riferimento per la ragionevole durata dei tempi tecnici è individuato nell’art. 13, secondo comma, l. n. 412/1991, che impone la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero entro l’anno successivo.
La Corte precisa che il termine “annualmente” indica una mera cadenza temporale e non attribuisce all’Istituto un anno intero per la lavorazione. Il sistema impone al beneficiario un onere di collaborazione, che può ritenersi assolto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi, non essendo dovuta alcuna ulteriore comunicazione all’Inps, come chiarito dalla Sez. Umbria n. 78/2021.
La conoscibilità dei dati reddituali è garantita dall’art. 15, d.l. n. 78/2009, che impone la trasmissione telematica delle informazioni all’Istituto, con decorrenza dal 1 gennaio 2010. Ne segue che la data di effettuazione delle campagne reddituali è irrilevante ai fini della decorrenza del termine.
Poiché il ricorrente ha regolarmente dichiarato i redditi e nessuna condotta contraria a buona fede è stata contestata, il recupero avrebbe dovuto essere effettuato entro il termine annuale dalla disponibilità dei dati. Le comunicazioni del 25 gennaio 2017, 17 novembre 2017, 5 luglio 2018 e 8 luglio 2019 sono pertanto tardive: il ricorso è accolto, con irripetibilità delle somme e diritto alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.