Cauzione non versata: irrilevante la mera potenzialità lavorativa (Cass. pen. Sez. V n. 39106 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 non è configurabile, sul piano soggettivo, quando l’omesso versamento della cauzione dipende dalla mancanza di disponibilità economica del sottoposto. L’inadempimento è rimproverabile solo se sia accertata, sulla base di elementi concreti e attuali, l’effettiva capacità economica dell’obbligato nel periodo rilevante. Non bastano la mera potenzialità di reperire un’occupazione né la possibilità astratta di chiedere la rateizzazione. L’inerzia dell’obbligato che non possa sostenere alcun esborso è circostanza neutra, inidonea a fondare il giudizio di colpevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto a misura di prevenzione e condannato, in primo grado, alla pena di mesi quattro di arresto per non aver versato, nel termine di sessanta giorni dall’inizio dell’esecuzione del decreto, la cauzione di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Il termine decorreva dal 19 gennaio 2022; il fatto era contestato come avvenuto il 21 marzo 2022.

La prima sezione di questa Corte, con sentenza rescindente, aveva annullato una precedente pronuncia di appello rilevando una lacuna motivazionale sull’elemento soggettivo e aveva investito il giudice del rinvio del compito di verificare, anche con approfondimenti istruttori, se le condizioni economiche dell’imputato consentissero il pagamento, pure rateale. La Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dal principio, già affermato in passato, secondo cui non è configurabile l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 quando l’omesso deposito della cauzione dipenda da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. I n. 51874 del 29/10/2019, Romeo).

Su questa base la sentenza rescindente aveva censurato la decisione allora impugnata perché aveva desunto la colpevolezza dalla mera omessa richiesta di rateizzazione, senza prima accertare se l’imputato versasse in una condizione di insolvibilità tale da non consentirgli neppure un pagamento rateale. Il giudice del rinvio era stato perciò investito di uno specifico mandato conoscitivo.

La Corte d’appello è venuta meno a tale onere. Essa ha dato atto del dictum rescindente, ma ha confermato la condanna su un impianto argomentativo che si risolve in una presunzione di solvibilità, fondata su elementi congetturali. Ha ritenuto irrilevante la documentazione reddituale prodotta dalla difesa, riferita all’anno precedente, e in tal modo ha sostituito un dato reale con altro meramente ipotetico.

Ha poi desunto la capacità economica da due circostanze inidonee: la cessazione degli arresti domiciliari dal 19 gennaio 2022, con la conseguente possibilità di reperire un’occupazione, e la possibilità di continuare a coltivare un fondo definito dallo stesso imputato come proprio mezzo di sostentamento. La motivazione è manifestamente illogica ed elude il compito demandato: non è stato svolto alcun approfondimento istruttorio sull’effettiva situazione patrimoniale e reddituale nel periodo rilevante.

Affermare che l’imputato avrebbe potuto reperire un’occupazione non equivale ad accertare che l’abbia reperita e ne abbia tratto un reddito sufficiente a pagare la cauzione. Basare la decisione sulla possibile richiesta di rateizzazione si risolve in una congettura priva di riscontro. L’omessa attivazione per ottenere un beneficio può essere sintomo di volontà colpevole solo se si accerta che il soggetto era effettivamente in grado di sostenere quel pagamento: diversamente, l’inerzia è circostanza neutra.

Si impone pertanto un nuovo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui l’inadempimento è rimproverabile solo ove sia accertata, su elementi concreti e non congetturali, l’effettiva capacità economica dell’agente nel periodo rilevante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *