Truffa continuata aggravata da recidiva reiterata prescrizione profitto ingiusto (Cass. pen. Sez. 2 n. 16246 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di truffa, anche in forma continuata, si consuma nel momento e nel luogo in cui la persona offesa compie l’atto di disposizione patrimoniale che cagiona il danno, restando irrilevante l’epoca di formazione del mezzo artifizioso se questo ha conservato efficacia determinativa sull’intera vicenda. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ove contestata e riconosciuta come circostanza ad effetto speciale ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen., incide sulla durata complessiva del termine di prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. pen., aumentandolo nella misura di due terzi. La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di insolvenza fraudolenta è inammissibile se la relativa censura non è stata dedotta come motivo di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La determinazione dell’importo della provvisionale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui provvedimento non richiede espressa motivazione quando l’importo liquidato rientri nell’ambito del danno prevedibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 19 novembre 2025, riformava parzialmente la decisione di primo grado del Tribunale di Novara, assolvendo l’imputato per i fatti anteriori al novembre 2015 e confermando la condanna per il reato di truffa aggravata (artt. 81 cpv., 99, comma 4, 640 e 61 n. 7 cod. pen.). All’imputato era contestato di avere indotto la persona offesa a consegnargli ingenti somme di denaro, inducendola a credere nella propria qualità di erede di un patrimonio favoloso, mediante l’esibizione di un testamento olografo falso.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, censurava la sentenza di appello deducendo cinque distinti motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione, insistendo, in particolare, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per la riqualificazione della condotta in termini di insolvenza fraudolenta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure, rigettandole tutte. In relazione al primo motivo, avente ad oggetto la mancata declaratoria di prescrizione, il Collegio ha rilevato come le sentenze di merito avessero accertato che le erogazioni di denaro, effettuate dalla persona offesa a seguito degli artifici e raggiri, erano proseguite fino ai primi mesi del 2018. Tale circostanza, unitamente alla corretta qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale, comportava una durata complessiva del termine di prescrizione pari ad anni dieci, non ancora maturata alla data della pronuncia.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla insussistenza dell’elemento materiale della truffa, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza e genericità, rilevando che la versione fattuale prospettata dal ricorrente non trovava alcun riscontro nelle sentenze di merito, le quali avevano accertato la continuità delle dazioni fino al 2018.
Con riferimento al terzo motivo, la richiesta di riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta è stata dichiarata inammissibile, in quanto la relativa questione non era stata dedotta come motivo di appello, in violazione del disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Collegio ha, infine, respinto i motivi relativi alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e alla determinazione della provvisionale, ritenendo la motivazione dei giudici di merito adeguata e conforme ai principi di diritto in materia. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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