Annullamento con rinvio per motivazione apparente su attenuanti generiche e continuazione (Cass. pen. Sez. IV n. 21097 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati in materia di stupefacenti, è affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che neghi le circostanze attenuanti generiche con una formula di mero stile e con rinvio a una pronuncia di primo grado che, a sua volta, nulla abbia argomentato sul punto. Il diniego dell’attenuante è legittimo solo quando il giudice indichi concretamente l’assenza di elementi positivi valutabili, non quando si limiti ad asserzioni apodittiche. Parimenti viziato è il percorso motivazionale sull’aumento per continuazione che muova dall’erroneo presupposto che la pena base sia stata determinata nel minimo edittale di otto anni, laddove, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il minimo per l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è pari a sei anni di reclusione. Il giudice di legittimità, riscontrata la carenza argomentativa, annulla con rinvio limitatamente a tali statuizioni.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da articolate indagini per traffico e importazione di sostanza stupefacente, sfociate in un giudizio abbreviato a carico di numerosi imputati e definita, in primo grado, con sentenza del Gup del Tribunale di Firenze. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16.09.2024, ha confermato le condanne, riunendo i procedimenti per connessione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione di varia natura. Tra i motivi, assumono rilievo centrale le censure relative al diniego delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena base e agli aumenti per continuazione, oltre a questioni di giurisdizione, di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche e di assorbimento dei reati-fine.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato separatamente i ricorsi, pervenendo a un esito articolato: alcune posizioni sono state rigettate, altre dichiarate inammissibili, altre ancora accolte con annullamento parziale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale, nel negare le attenuanti generiche, ha fatto espresso rinvio alla sentenza di primo grado, la quale tuttavia non aveva speso alcuna argomentazione sul punto. Difetta, dunque, quella valutazione critica e argomentata che il giudice di appello avrebbe dovuto compiere a fronte di doglianze specifiche e circostanziate. La motivazione, fondata su asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa, è stata qualificata come apparente, richiamando il consolidato insegnamento di legittimità.
Sul versante della determinazione della pena, la Corte ha censurato l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata laddove ha affermato che il giudice di primo grado era partito dal minimo edittale. Il riferimento, invero, era a otto anni, mentre dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019 il minimo edittale per l’ipotesi base dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è pari a sei anni. Da tale fraintendimento deriva un vizio che inficia anche la determinazione degli aumenti per continuazione, i quali devono essere parametrati al corretto minimo di partenza, secondo il principio per cui il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
La Corte ha poi escluso che ricorressero le condizioni per l’annullamento in relazione ad altre doglianze. In tema di aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, i giudici di merito hanno congruamente valorizzato l’unicità della spedizione e la medesimezza del carico, a nulla rilevando la suddivisione interna tra i correi. Quanto alla giurisdizione, è stato ribadito che il carattere transnazionale del sodalizio radica la competenza dello Stato italiano ai sensi dell’art. 7, comma 5, cod. pen., in forza della Convenzione di Palermo del 2000.
Sulle intercettazioni telematiche mediante sistema Blackberry, il Collegio ha confermato la correttezza dell’applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen. per la fase di decriptazione del dato, escludendo la necessità di una rogatoria internazionale con il Canada. Le sentenze delle Sezioni Unite in materia di criptofonini sono state ritenute non pertinenti, vertendosi in ipotesi diversa da quella dell’acquisizione mediante ordine europeo di indagine.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 7 c.p. – Reati commessi all'estero
- Art. 234-bis c.p.p. – Acquisizione di documenti e dati informatici