Cave in Sicilia: ricorso del Governo inammissibile (Corte cost. n. 126/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 126 del 2025, depositata il 24 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Governo contro l’articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 6 del 2024, che riordina la disciplina dei materiali da cave e dei materiali lapidei. La Corte non ha stabilito se quella norma sia compatibile con la Costituzione: si e’ fermata prima, perche’ il ricorso descriveva una disposizione diversa da quella davvero in vigore.
La norma in discussione. La disposizione impugnata modifica l’articolo 2 della legge della Regione siciliana n. 10 del 2004, che regola le procedure di rinnovo delle autorizzazioni per i giacimenti di cava. Il punto contestato riguarda le varianti al progetto e il loro rapporto con la valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma il 5 giugno 2024. Secondo il ricorso, la legge regionale qualificava alcune istanze di variante come modifiche o estensioni non sostanziali e in questo modo le sottraeva alla verifica di assoggettabilita’ a VIA. I parametri richiamati erano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l’articolo 14, primo comma, lettere f) e n), dello statuto della Regione siciliana e alcune norme del codice dell’ambiente, cioe’ il decreto legislativo n. 152 del 2006. L’argomento di fondo era che la tutela dell’ambiente spetta in via esclusiva allo Stato e che solo l’autorita’ competente puo’ valutare caso per caso se una variante sia sostanziale.
La posizione della Regione. La Regione siciliana si e’ costituita in giudizio. Ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di motivazione, sostenendo che il Governo aveva esposto le proprie ragioni solo in modo assertivo. Nel merito ha difeso la coerenza della legge regionale con il codice dell’ambiente.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha accolto l’eccezione processuale. Ha ricordato che nei ricorsi in via principale l’onere di rispettare le regole processuali e’ particolarmente pregnante: chi impugna deve individuare con chiarezza la disposizione contestata e i parametri costituzionali, e deve svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva. Nel caso concreto il ricorso partiva da un errore di lettura del testo. La legge siciliana non elenca modifiche da considerare non sostanziali, ma al contrario modifiche da considerare comunque sostanziali. Per la Corte e’ del tutto evidente che le due cose non coincidono, e questo errore prospettico e’ decisivo nell’economia argomentativa del ricorso.
Gli altri due rilievi. La Corte ha aggiunto che il ricorso non teneva conto dell’esatto contenuto del nuovo comma 3-ter dell’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2004. Dal combinato disposto con il comma 3 risulta che le varianti non qualificate come sostanziali devono comunque essere comunicate al distretto minerario, chiamato a pronunciarsi sulla loro sostanzialita’. Il Governo avrebbe dovuto dimostrare che, pur in presenza di questo passaggio procedimentale, si produce l’automatismo denunciato. Un’ultima carenza riguarda lo statuto siciliano: il ricorso non ha menzionato la materia delle cave, pur trattandosi di una legge dedicata proprio al riordino dei materiali da cave. Quando si lamenta la violazione dello statuto in riferimento a una materia li’ disciplinata, quella materia va identificata con precisione.
Cosa cambia in pratica. L’articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 6 del 2024 resta in vigore e continua ad applicarsi. Chi coltiva una cava in Sicilia segue quindi la procedura prevista da quella legge, compresa la comunicazione delle varianti al distretto minerario. La sentenza non contiene alcun giudizio sulla compatibilita’ di quella procedura con le regole statali in materia di valutazione di impatto ambientale: su quel punto la Corte non si e’ pronunciata. La pronuncia e’ invece un avvertimento sul modo di costruire i ricorsi: quando lo Stato impugna una legge regionale deve partire dal testo effettivo della norma e dal procedimento che ne deriva, altrimenti il giudizio si chiude senza esame del merito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/126