Udienza predibattimentale: il giudice non può acquisire prove (Corte cost. n. 58/2026)
La Corte costituzionale ha confermato che il giudice dell’udienza predibattimentale non può assumere prove, nemmeno quando gli sembrano decisive per chiudere subito il processo. Con la sentenza n. 58 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022.
La norma. Per i reati meno gravi il pubblico ministero cita direttamente l’imputato a giudizio, senza udienza preliminare. Dal 2022 esiste però un’udienza filtro che si tiene prima del dibattimento. Il giudice legge gli atti raccolti dalle indagini e, se questi non consentono una ragionevole previsione di condanna, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice dell’udienza preliminare può acquisire d’ufficio le prove evidentemente decisive, in base all’articolo 422 del codice. Il giudice dell’udienza predibattimentale, invece, deve decidere solo con gli atti che trova nel fascicolo.
Il caso. Una persona era imputata del furto di 2.000 euro contenuti in un borsello dimenticato dal proprietario in un carrello all’esterno di un supermercato. Dai filmati della videosorveglianza la polizia giudiziaria aveva estratto alcuni fotogrammi, che mostravano una persona avvicinarsi al carrello, allontanarsi verso un’auto e tornare. Identificato grazie alla targa, l’imputato aveva spiegato di avere preso il borsello solo per cercare, con la luce dell’auto, documenti utili a rintracciare il proprietario, e di averlo poi rimesso a posto. La difesa aveva chiesto l’acquisizione dell’intero filmato, ma nel fascicolo c’erano soltanto pochi fotogrammi.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Siena ha sostenuto di non poter decidere con quel materiale. Chiudere con una sentenza di non luogo a procedere sarebbe stato rischioso, perché quella sentenza può essere revocata se emergono nuove prove. Mandare l’imputato a dibattimento poteva significare celebrare un processo inutile. Secondo il giudice era irragionevole che il potere di acquisire prove spettasse al giudice dell’udienza preliminare e non a lui, con violazione anche dell’obbligatorietà dell’azione penale e della ragionevole durata del processo.
La decisione. La Corte ha ricordato che il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare il processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Le due udienze hanno lo stesso oggetto e gli stessi atti, ma l’udienza predibattimentale non è un duplicato dell’udienza preliminare: arriva dopo la citazione a giudizio, quando il procedimento è già entrato nella fase in cui le prove si formano davanti alle parti. Assumere prove con le regole dell’articolo 422, dove le domande passano attraverso il giudice, sarebbe stonato rispetto al dibattimento. E se la prova non risultasse decisiva, il processo proseguirebbe e quella prova andrebbe assunta una seconda volta, allungando i tempi anziché ridurli.
La difesa dell’imputato. L’imputato può comunque chiedere in dibattimento tutte le prove utili alla propria difesa, comprese quelle che il giudice dell’udienza filtro avrebbe ritenuto decisive, con regole che alla difesa danno un ruolo maggiore. L’eventuale assoluzione in dibattimento è anzi più favorevole della sentenza di non luogo a procedere, perché diventa definitiva, mentre la seconda resta revocabile in ogni tempo. Il giudice del dibattimento può poi disporre d’ufficio nuove prove quando risulta assolutamente necessario, e lo stesso vale nel giudizio abbreviato.
Un passaggio sull’azione penale. La Corte ha precisato che il pubblico ministero deve svolgere indagini accurate, cercare anche gli elementi che smentiscono l’accusa e valutare le difese di chi è indagato. Deve esercitare l’azione penale solo se gli elementi raccolti rendono ragionevolmente prevedibile una condanna; altrimenti deve chiedere l’archiviazione. Ha aggiunto che non è più sostenibile l’idea, affermata in passato, secondo cui nei casi dubbi l’azione penale andrebbe comunque esercitata.
Cosa cambia in pratica. Chi è imputato in un processo a citazione diretta non può contare su un’integrazione delle prove nell’udienza filtro. Se il fascicolo è incompleto, deve chiedere le prove nel dibattimento successivo, che in questi processi di solito si esaurisce in una o poche udienze. In alternativa può chiedere il giudizio abbreviato subordinandolo a un’integrazione probatoria. Già durante le indagini può svolgere investigazioni difensive o chiedere al pubblico ministero specifici atti.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/58