Esclusione per omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL in offerta (TAR Veneto n. 1217 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto collettivo applicato dall’operatore economico costituisce elemento strutturale dell’offerta e deve essere trasmessa già in sede di presentazione della stessa, in conformità all’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 5 dell’Allegato I.01 nel testo introdotto dal d.lgs. n. 209/2024. L’omissione di tale dichiarazione configura una causa di esclusione non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché l’integrazione successiva si tradurrebbe in una modificazione postuma dell’offerta. Il contratto collettivo concretamente applicato incide sulla determinazione dei costi della manodopera e sul contenuto sostanziale della proposta contrattuale; il giudizio di equivalenza non si esaurisce nel confronto tra tabelle retributive, ma si estende all’insieme delle tutele normative ed economiche.
Il Fatto
Una Azienda sanitaria ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio di un presidio ospedaliero, per un importo superiore a 36 milioni di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara qualificava la procedura come appalto integrato e indicava quale contratto collettivo applicabile il CCNL Edili (codice CNEL F012), ammettendo l’applicazione di un diverso contratto solo previa dichiarazione e verifica di equivalenza delle tutele.
Alla gara hanno partecipato due raggruppamenti. All’esito della valutazione, il raggruppamento primo graduato ha conseguito 92,90 punti, superando di soli 0,08 punti il raggruppamento ricorrente. L’aggiudicazione è stata disposta dopo la positiva verifica di anomalia. Il raggruppamento secondo graduato ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la valutazione di una variante inammissibile, l’omessa esclusione per illecito professionale e la mancata esclusione per difetto della dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anteposto, per ragioni logiche e sistematiche, lo scrutinio della censura relativa al contratto collettivo. Il disciplinare di gara prescriveva all’operatore che avesse adottato un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante di produrre apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, mediante modello dedicato.
Nel caso di specie non era controverso che una mandante del raggruppamento aggiudicatario avesse dichiarato l’applicazione del CCNL Metalmeccanici in luogo del CCNL Edili, senza produrre la dichiarazione di equivalenza. Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 11 d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024: la stazione appaltante indica il contratto applicabile; l’operatore può avvalersi di un contratto diverso, ma deve rendere la dichiarazione di equivalenza già al momento dell’offerta, affinché la stessa sia verificata secondo le modalità proprie della verifica di congruità ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023.
Da qui la qualificazione della dichiarazione come elemento strutturale dell’offerta, e non come semplice adempimento procedurale. L’omissione, dunque, non è suscettibile di regolarizzazione: il soccorso istruttorio è ammesso per precisare l’offerta, non per integrarla sostanzialmente. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto escludere il raggruppamento aggiudicatario.
Nessun rilievo assumevano le difese fondate sulle dichiarazioni generali di accettazione della lex specialis, sull’indicazione di un costo della manodopera pari a quello posto a base di gara e sulle giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia. Le dichiarazioni generali non valgono a individuare in modo univoco e vincolante il contratto applicato; il dato economico non esaurisce il giudizio di equivalenza, che attiene anche a istituti come inquadramento, orario, ferie, malattia e mansioni; le giustificazioni, intervenendo dopo la presentazione dell’offerta, non possono colmare l’omissione originaria.
Il Tribunale ha poi esaminato, sinteticamente, gli ulteriori motivi. Ha ritenuto ammissibile e fondato il primo, relativo alla valutazione come miglioria di un intervento consistente nell’installazione di un impianto fotovoltaico su un corpo di fabbrica estraneo al progetto definitivo posto a base di gara: si trattava di una variante non consentita, idonea a incidere sull’esito della gara dato l’esiguo scarto di punteggio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il giudizio di affidabilità era viziato per difetto di istruttoria e motivazione, essendo le misure di self-cleaning antecedenti ai fatti oggetto di contestazione e prive di un verificato rapporto di pertinenza con gli stessi.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e accertamento del diritto del raggruppamento ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti. Non si è provveduto sull’inefficacia e sul subentro, non essendovi prova della stipula del contratto.
Nota della Redazione
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