Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 1296 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notificazione della copia attestata conforme del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 500,00 da erogare tramite il sistema della Carta.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione, questa non vi dava spontanea esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, deducendo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e chiedeva la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022: le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni. Il passaggio in giudicato è attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Dalle allegazioni e dalle prove documentali il Tribunale desume che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Dichiara pertanto l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia, in € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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