Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e limiti della leale collaborazione (TAR Umbria n. 254 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile che ha riconosciuto al docente il beneficio della carta del docente, non è opponibile al creditore la pretesa di attendere ulteriormente, senza certezza di tempi, gli adempimenti previsti dalla procedura amministrativa telematica, prima di tutelarsi in giudizio. Tale pretesa è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede incombenti sulle parti del rapporto di lavoro. Nessuna norma sospende i giudizi in attesa della definizione delle procedure amministrative, né subordina la soddisfazione del credito al previo esperimento delle stesse. In mancanza di modifiche delle procedure e dei tempi di pagamento, il giudice amministrativo assegna al Ministero il termine per l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta; la penalità di mora non va applicata quando la misura, trattandosi dell’erogazione di un contributo, risulterebbe iniqua.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alle spese legali.

La parte, dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e aver documentato il passaggio in giudicato del titolo per mancata impugnazione, non aveva ricevuto alcun pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero, la nomina di un commissario ad acta in caso di inutile decorso e la condanna alle astreintes ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti alla ricorrente in forza della sentenza di condanna siano state effettivamente pagate. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria consolidata giurisprudenza in giudizi analoghi e ribadisce il principio secondo cui la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti è ormai pacifica. Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, il Collegio osserva che la pretesa di far attendere il creditore senza certezza di tempi, prima che si tuteli in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.

Nessuna norma, prosegue il Tribunale, supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla procedura amministrativa telematica e attenda che la sua posizione venga presa in considerazione, né tanto meno dispone la sospensione dei relativi giudizi. In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione del titolo.

Il Collegio assegna pertanto al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme dovute e nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Prefetto competente per territorio o in un funzionario da lui delegato, per provvedere in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme in caso di inutile decorso del termine. Al commissario spetta un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante.

Il Tribunale esclude invece l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendo la misura iniqua trattandosi dell’erogazione di un contributo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, in misura corrispondente ai minimi tariffari, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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